Nell’ambito degli interventi sul mercato del lavoro, l’art. 1, comma 284, della legge 28 dicembre
2015, n. 208 (di seguito, anche “Legge di stabilità 2016”) come modificato dal decreto-legge
30 dicembre 2015, n. 210, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, ha
introdotto un “part-time agevolato” diretto ai lavoratori dipendenti del settore privato,
iscritti all’assicurazione generale obbligatoria o alle forme sostitutive o esclusive
della medesima, che raggiungano il requisito anagrafico per il diritto al trattamento
pensionistico di vecchiaia entro il 31 dicembre 2018, a condizione che abbiano già maturato
i requisiti minimi contributivi per il diritto al predetto trattamento.
Il citato beneficio – con i conseguenti oneri posti a carico del bilancio dello Stato -
ha la duplice finalità di mitigare l’impatto dell’allungamento dell’età di pensionamento
disposto dall’art.24, comma 6, del decreto legge 22 dicembre 2011, n. 201 ed, in
connessione, accrescere l’offerta potenziale di posti di lavoro da parte del sistema.
In particolare, in presenza dei requisiti e presupposti previsti dalla norma, il lavoratore
titolare di rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato può concordare con il datore
di lavoro la riduzione dell’orario del rapporto di lavoro in misura compresa tra il 40 ed il
60 per cento per un periodo non superiore a quello intercorrente tra la data di accesso al
beneficio e la data di maturazione, da parte del lavoratore, del requisito anagrafico per
il diritto alla pensione di vecchiaia.