- il 17 maggio 2013 è nata ADL Varese - Democrazia, Trasparenza, Autonomia e Coerenza non devono essere solo delle parole vuote - ADL Varese non vuole essere ne più grande ne più bella ne più forte, ma semplicemente coerente -

- nel 1992 nascono FLMUniti Varese e CUB Varese, contemporaneamente nascono FLMUniti Nazionale e CUB Confederazione Nazionale -

- nel 2010 tutte le strutture di categoria della CUB Varese insieme a SDL Varese e RDB Varese si fondono e danno vita a USB Varese -

- nel 2013 USB Varese delibera a congresso l'uscita da USB e la nascita di ADL Varese mantenendo unite le precedenti strutture ex SDL Varese ex RDB Varese ex CUB Varese - -

lunedì 6 giugno 2016

Part-time agevolato per i dipendenti del settore privato prossimi alla maturazione del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia

Nell’ambito degli interventi sul mercato del lavoro, l’art. 1, comma 284, della legge 28 dicembre 
2015, n. 208 (di seguito, anche “Legge di stabilità 2016”) come modificato dal decreto-legge 
30 dicembre 2015, n. 210, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, ha 
introdotto un “part-time agevolato” diretto ai lavoratori dipendenti del settore privato, 
iscritti all’assicurazione generale obbligatoria o alle forme sostitutive o esclusive 
della medesima, che raggiungano il requisito anagrafico per il diritto al trattamento 
pensionistico di vecchiaia entro il 31 dicembre 2018, a condizione che abbiano già maturato 
i requisiti minimi contributivi per il diritto al predetto trattamento.

Il citato beneficio – con i conseguenti oneri posti a carico del bilancio dello Stato -  
ha la duplice finalità di mitigare l’impatto dell’allungamento dell’età di pensionamento 
disposto dall’art.24, comma 6, del decreto legge 22 dicembre 2011, n. 201 ed, in 
connessione, accrescere l’offerta potenziale di posti di lavoro da parte del sistema.

In particolare, in presenza dei requisiti e presupposti previsti dalla norma, il lavoratore 
titolare di rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato può concordare con il datore 
di lavoro la riduzione dell’orario del rapporto di lavoro in misura compresa tra il 40 ed il 
60 per cento per un periodo non superiore a quello intercorrente tra la data di accesso al
 beneficio e la data di maturazione, da parte del lavoratore, del requisito anagrafico per 
il diritto alla pensione di vecchiaia.