La legge n. 153/88 stabilisce che i livelli di reddito familiare ai fini della corresponsione
dell'assegno per il nucleo familiare sono rivalutati annualmente, con effetto dal 1° luglio
di ciascun anno, in misura pari alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie
di operai ed impiegati, calcolato dall'ISTAT, intervenuta tra l'anno di riferimento dei
redditi per la corresponsione dell'assegno e l'anno immediatamente precedente.
Il Dipartimento delle politiche per la famiglia con il Comunicato pubblicato sulla G.U. n. 35 del
12.02.2016, ha reso noto che, in base ai calcoli effettuati dall'ISTAT, la variazione percentuale
dell'indice dei prezzi al consumo tra l'anno 2014 e l'anno 2015 è risultata pari a – 0,1 per cento.
Come ricordato dal Comunicato suddetto, l’articolo 1, comma 287 della legge 28 dicembre 2015,
n. 208, ai fini della rivalutazione da applicare sulle prestazioni assistenziali e previdenziali, ha
stabilito che “con riferimento alle prestazioni previdenziali e assistenziali e ai parametri ad
esse connessi, la percentuale di adeguamento corrispondente alla variazione che si determina
rapportando il valore medio dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed
impiegati, relativo all’anno precedente il mese di decorrenza dell’adeguamento, all’analogo valore
medio relativo all’anno precedente non può essere inferiore a zero”.
Pertanto, in applicazione del predetto articolo, restano fermi per l’anno 2016 i livelli reddituali
contenuti nelle tabelle relative all’anno 2015 (circolare INPS n. 109/2015), nonchè i
corrispondenti importi mensili della prestazione, da applicare dal 1° luglio 2016 al 30 giugno 2017,
alle diverse tipologie di nuclei familiari.