PREMESSA
Al fine di promuovere la trasformazione dei tirocini in contratti di lavoro, con il decreto
direttoriale 3 febbraio 2016 n. 16, pubblicato il 26 febbraio 2016 nella sezione “Pubblicità
legale” del sito internet istituzionale www.lavoro.gov.it e rettificato dal decreto direttoriale
8 aprile 2016 n. 79, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha introdotto, nell’ambito
del Programma “Garanzia Giovani” una integrazione alla misura “Bonus Occupazionale”,
istituendo un nuovo incentivo, denominato “Super Bonus Occupazione – trasformazione tirocini”.
Il nuovo incentivo trova applicazione per le assunzioni effettuate nell’intero territorio nazionale,
ad esclusione di quelle con sede di lavoro nella Provincia di Bolzano; pertanto, possono
legittimamente fruirne anche i datori di lavoro con sede di lavoro nelle Regioni in cui il bonus
occupazionale di cui al decreto direttoriale n. 1709/2014 e successive modifiche e integrazioni
non sia stato attivato.
Con la presente circolare si provvede ad illustrare la disciplina contenuta nei citati decreti
direttoriali e si forniscono le indicazioni operative per il godimento dell’incentivo.
1. Datori di lavoro ai quali può essere concesso l’incentivo.
L’incentivo può essere riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati, a prescindere dalla
circostanza che siano imprenditori.
2. Lavoratori per i quali spetta l’incentivo.
L’incentivo spetta per l’assunzione di giovani che, all’inizio del percorso di tirocinio
extracurriculare finanziato nell’ambito del Programma Garanzia Giovani, siano in possesso
del requisito di NEET (Not [engaged in]Education, Employment or Training), ossia non
siano inseriti in un percorso di studi e non siano occupati.
Il Super bonus è riconosciuto a tutti i datori di lavoro che assumono un lavoratore che
abbia svolto o stia svolgendo un tirocinio extracurriculare, a prescindere dal fatto che il
tirocinio sia stato o meno realizzato presso il medesimo datore di lavoro.