1. Premessa
Con l’articolo 25del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151 (“Esenzioni dalla reperibilità”),
nell’ambito delle disposizioni in materia di rapporto di lavoro e in attuazione della legge
10 dicembre 2014, n. 183, il legislatore ha recentemente novellato l'articolo 5, comma 13,
del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge
11 novembre 1983 n. 638, inserendo la previsione di una specifica disciplina finalizzata a
stabilire le esenzioni dalla reperibilità per i lavoratori subordinati dipendenti dai datori di lavoro
privati.
Successivamente, con il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto
con il Ministero della salute, 11 gennaio 2016 (“Integrazioni e modificazione al decreto
15 luglio 1986, concernente l’espletamento delle visite mediche di controllo dei lavoratori
da parte dell’Istituto nazionale della previdenza sociale” - Gazzetta Ufficiale n. 16 del
21 gennaio 2016) sono state individuate le circostanze causali che danno diritto alle
suddette esenzioni (all.1).
Pertanto, ai sensi della normativa citata, sono esclusi dall’obbligo di rispettare le fasce di
reperibilità (previste per il settore privato dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 17.00
alle ore 19.00) i lavoratori subordinati la cui assenza sia connessa con:
- patologie gravi che richiedono terapie salvavita, comprovate da idonea
- stati patologici sottesi o connessi a situazioni di invalidità riconosciuta, in misura
Tuttavia, la norma fornisce solo una previsione astratta delle situazioni di esonero
senza dettagliare le concrete fattispecie che, oggetto di valutazione da parte di una
consistente platea di medici curanti estensori della certificazione, potrebbero essere
suscettibili di diversificata interpretazione.
Ai fini dell’attuazione della sopra citata normativa, quindi, si rende necessario definire
il campo soggettivo e oggettivo di applicazione.