Premessa
L’art. 1, co. 114, della legge 23 dicembre 2014 n.190 (Legge di Stabilità 2015) ha disposto
che “Ai datori di lavoro che hanno assunto fino al 31 dicembre 2012 lavoratori iscritti nelle
liste di mobilità ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito,
con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, e successive modificazioni, si
applicano gli sgravi contributivi di cui agli articoli 8, comma 2, e 25, comma 9, della legge
23 luglio 1991, n. 223, nel limite massimo di 35.550.000 euro”.
La citata previsione ha la finalità di gestire i profili contributivi connessi alla mancata proroga
delle disposizioni relative alla cosiddetta “piccola mobilità”.
Va ricordato, infatti, che per l’anno 2013 non sono state prorogate le norme che prevedono,
per i lavoratori oggetto di licenziamento individuale, la possibilità di iscrizione nelle liste
di mobilità ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 e successive modifiche
ed integrazioni, né gli incentivi inerenti al loro reimpiego (cosiddetta “piccola mobilità”).
In ragione della mancata proroga delle suddette norme, l’Istituto, in via cautelare, ha ritenuto
anticipata al 31.12.2012 la scadenza dei benefici connessi a rapporti agevolati, instaurati prima
del 2013, con lavoratori iscritti nelle liste di mobilità a seguito di licenziamento individuale
(vedi circ. 150/2013).
Di conseguenza, le procedure di elaborazione delle denunce contributive sono state
aggiornate per dare evidenza all’indebita esposizione dei codici tipo contribuzione
P5, P6, P7, S1, S2, S3 e, in fase di calcolo, in presenza di tali codici, la procedura
ha generato note di rettifica, a prescindere dalla presenza del C.A. 5Q.
Con il presente messaggio, a scioglimento della riserva contenuta nel messaggio n.8889
del 19.11.2014 e in attuazione della previsione contenuta nella legge di stabilità 2015,
si forniscono le istruzioni per la gestione di tale agevolazione.