- il 17 maggio 2013 è nata ADL Varese - Democrazia, Trasparenza, Autonomia e Coerenza non devono essere solo delle parole vuote - ADL Varese non vuole essere ne più grande ne più bella ne più forte, ma semplicemente coerente -

- nel 1992 nascono FLMUniti Varese e CUB Varese, contemporaneamente nascono FLMUniti Nazionale e CUB Confederazione Nazionale -

- nel 2010 tutte le strutture di categoria della CUB Varese insieme a SDL Varese e RDB Varese si fondono e danno vita a USB Varese -

- nel 2013 USB Varese delibera a congresso l'uscita da USB e la nascita di ADL Varese mantenendo unite le precedenti strutture ex SDL Varese ex RDB Varese ex CUB Varese - -

lunedì 18 luglio 2016

Modifica della disciplina delle sanzioni civili per i casi di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro

Quadro normativo


Il tema delle sanzioni civili da applicare in presenza di mancato adempimento degli obblighi 
contributivi è stato disciplinato dal comma 8 dell’art. 116 della Legge 23 dicembre 2000 
n. 388 che dispone che “I soggetti che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento 
dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, ovvero vi 
provvedono in misura inferiore a quella dovuta, sono tenuti:  - a) nel caso di mancato o 
ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce 
e/o registrazioni obbligatorie, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d’anno, pari al
 tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non può essere 
superiore al 40 per cento dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza 
di legge; - b) in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o
 non conformi al vero, cioè nel caso in cui il datore di lavoro, con l’intenzione specifica 
di non versare i contributi o premi, occulta rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni
 erogate, al pagamento di una sanzione civile, in ragione di anno, pari al 30 per cento; la 
sanzione civile non può essere superiore al 60 per cento dell’importo dei contributi o premi 
non corrisposti entro la scadenza di legge…”.

L’art. 4, comma 1, lettera a), della Legge 4 novembre 2010 n. 183 del 2010 ha poi previsto, 
per i casi “di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione 
del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, con la sola esclusione del 
datore di lavoro domestico”, l’aumento del 50% delle sanzioni determinate in base al criterio 
stabilito dall’art. 116, c. 8, della L. 388/2000.

Tale aumento delle sanzioni civili è stato infine escluso dall’art. 22  del  Decreto Legislativo 
14 settembre  2015  n. 151, che ha riformulato la disciplina delle sanzioni previste per i 
casi di lavoro irregolare.