Quadro normativo
Il tema delle sanzioni civili da applicare in presenza di mancato adempimento degli obblighi
contributivi è stato disciplinato dal comma 8 dell’art. 116 della Legge 23 dicembre 2000
n. 388 che dispone che “I soggetti che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento
dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, ovvero vi
provvedono in misura inferiore a quella dovuta, sono tenuti: - a) nel caso di mancato o
ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce
e/o registrazioni obbligatorie, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d’anno, pari al
tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non può essere
superiore al 40 per cento dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza
di legge; - b) in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o
non conformi al vero, cioè nel caso in cui il datore di lavoro, con l’intenzione specifica
di non versare i contributi o premi, occulta rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni
erogate, al pagamento di una sanzione civile, in ragione di anno, pari al 30 per cento; la
sanzione civile non può essere superiore al 60 per cento dell’importo dei contributi o premi
non corrisposti entro la scadenza di legge…”.
L’art. 4, comma 1, lettera a), della Legge 4 novembre 2010 n. 183 del 2010 ha poi previsto,
per i casi “di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione
del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, con la sola esclusione del
datore di lavoro domestico”, l’aumento del 50% delle sanzioni determinate in base al criterio
stabilito dall’art. 116, c. 8, della L. 388/2000.
Tale aumento delle sanzioni civili è stato infine escluso dall’art. 22 del Decreto Legislativo
14 settembre 2015 n. 151, che ha riformulato la disciplina delle sanzioni previste per i
casi di lavoro irregolare.