Premessa
L’articolo 5, commi da 1 a 4, della legge 3 agosto 2007, n. 127, che ha convertito, con
modificazioni, il decreto legge 2 luglio 2007, n. 81, ha previsto a partire dall’anno 2007 la
corresponsione di una somma aggiuntiva, collegata a determinate condizioni reddituali personali,
a favore dei pensionati ultrasessantaquattrenni titolari di uno o più trattamenti
pensionistici a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive
ed esonerative della medesima, gestite da enti pubblici di previdenza obbligatoria.
Si ricorda che la somma aggiuntiva è determinata con le modalità indicate nella Tabella A
allegata alla legge in funzione dell’anzianità contributiva complessiva accreditata
nella gestione di appartenenza a carico della quale è liquidato il trattamento principale.
I requisiti anagrafici e contributivi per il diritto alla prestazione e gli importi della prestazione sono
stati illustrati con circolare n. 119 dell’ 8 ottobre 2007 e ripetuti nelle circolari e messaggi degli
anni successivi.
L’elemento variabile è rappresentato dai limiti dei reddito che essendo funzionali all’importo
del trattamento minimo di ciascun anno, sono diversi per ciascun anno.
1 Requisiti reddituali
La quattordicesima viene erogata sulla base del solo reddito personale, che per il 2016 deve
essere inferiore ai limiti sotto riportati