Premessa
Il legislatore ha elaborato una vasta gamma di istituti amministrativi, i cosiddetti strumenti
“deflattivi” del contenzioso tributario, che permettono di concordare soluzioni conciliatorie
tra Amministrazione finanziaria e cittadino e di prevenire le liti, anticipando la riscossione dei
tributi.
Nell’intento di favorire il dialogo con l’Amministrazione, sono state progressivamente
disegnate forme conciliatorie a matrice collaborativa e/o consensuale.
Recentemente il legislatore con il D.lgs. n. 156 del 24/09/2015, attuativo della Legge
delega n. 23/2014 ed in vigore dall’1/01/2016, ha introdotto alcune misure per la
revisione della disciplina del contenzioso tributario, finalizzate ad una maggiore efficienza
della giustizia tributaria.
In particolare, la riforma prevede il rafforzamento degli istituti della conciliazione giudiziale
e della mediazione tributaria allo scopo di ridurre il numero di ricorsi pendenti davanti alle
Commissioni tributarie.
Inoltre, sempre in attuazione della Legge delega n. 23/2014, il D.lgs. n. 159 del 24/09/2015,
in vigore dal 22/10/2015, modifica la disciplina dei versamenti delle somme dovute a
seguito dell’attività di controllo dell’Agenzia delle entrate e contiene misure volte a
favorire l’adempimento spontaneo da parte dei contribuenti, anche attraverso forme di
rateizzazione più ampie e vantaggiose.
Alla luce delle recenti modifiche normative, in considerazione della rilevanza assunta
dagli strumenti deflativi del contenzioso e degli intervenuti orientamenti giurisprudenziali,
è opportuno riepilogare le principali procedure di adesione della pretesa fiscale ed illustrarne
l’efficacia in relazione alla debenza o meno dei contributi previdenziali.
Giova preliminarmente ricordare che l’Agenzia delle Entrate, ai sensi del Decreto del
Presidente della Repubblica n. 600/73, provvede al controllo formale e sostanziale
delle dichiarazioni dei redditi ed effettua i relativi accertamenti.
Per effetto dell’art. 1 del D.lgs. n. 462/97, a partire dalla dichiarazione relativa ai
redditi riferiti all’anno 1998 “per la liquidazione, l’accertamento e la riscossione dei
contributi e premi previdenziali e assistenziali che, ai sensi dell’art. 10 del D.lgs. n.
241/1997 …..(omissis)….. devono essere determinati nelle dichiarazioni dei redditi,
si applicano le disposizioni previste in materia di imposte dirette”.
Ne consegue che, a seguito dei controlli dell’Amministrazione finanziaria, sul maggior
reddito accertato verranno calcolati e richiesti anche i contributi previdenziali dovuti dai
lavoratori autonomi.
L’Istituto, come già noto, ai sensi dell’art. 7, c. 2, lett. t), D.L. 70 del 13 maggio 2011,
convertito dalla Legge n. 106 del 12 luglio 2011, è impegnato nella riscossione della
contribuzione totalmente o parzialmente insoluta sulla base delle informazioni che l’Agenzia
delle Entrate provvede a trasmettere.