Sul
supplemento della Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 2016 è stata
pubblicata la Legge 11 dicembre 2016 n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio
2017-2019).
L’articolo
1 della predetta Legge di Bilancio 2017, ai commi da 179 a 186 (all. 1),
ha previsto in via sperimentale - dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2018 - per
determinate categorie di soggetti che si trovino in particolari condizioni, la
possibilità di beneficiare, a domanda, ed in presenza di determinati requisiti
anagrafici e contributivi, di un’indennità(c.d. APE Sociale)fino al compimento
dell’età anagrafica prevista per l’accesso al trattamento pensionistico di
vecchiaia di cui all’articolo 24, comma 6, del decreto–legge n. 201 del 2011,
convertito con modificazioni dalla legge n. 214 del 2011.
L’articolo
53 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 ha fornito un’interpretazione
autentica dell’articolo 1, comma 179, lettera d), della legge di
Bilancio (all. 2).
Con
successivo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 maggio 2017, n.
88 (allegato 3, di seguito, per brevità, denominato decreto), pubblicato in
Gazzetta Ufficiale n.138 del 16 giugno 2017, sono state adottate le modalità
di attuazione delle disposizioni in esame, che entrano in vigore il 17 giugno
2017.
Con
la presente circolare, condivisa nel suo impianto generale dal Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, si forniscono istruzioni in merito
all’applicazione dell’istituto in oggetto.