Cos'è+
L’assegno
per congedo matrimoniale è erogato in occasione del congedo straordinario di
otto giorni concesso per matrimonio civile o concordatario, da usufruire nei 30
giorni successivi alle nozze.
A
chi è rivolto+
Il
beneficio spetta agli operai, agli apprendisti, ai lavoratori a domicilio, ai
marittimi di bassa forza, dipendenti da aziende industriali, artigiane,
cooperative che:
- contraggono
matrimonio civile o concordatario;
- possono
far valere un rapporto di lavoro da almeno una settimana;
- fruiscono
del congedo entro 30 giorni dalla celebrazione del matrimonio;
- siano
in grado, seppure lavoratori disoccupati, di dimostrare che nei 90 giorni
precedenti al matrimonio hanno lavorato per almeno 15 giorni alle dipendenze di
aziende industriali, artigiane o cooperative;
- non
siano in servizio per malattia, sospensione del lavoro, richiamo alle armi,
fermo restando l’esistenza del rapporto di lavoro.
L’assegno
spetta a entrambi i coniugi, che non siano dipendenti di:
- aziende
industriali, artigiane, cooperative e della lavorazione del tabacco con
qualifica di impiegati, apprendisti impiegati e dirigenti;
- aziende
agricole;
- commercio,
credito e assicurazioni;
- enti
locali e statali;
- aziende
che non versano il relativo contributo alla Cassa Unica Assegni Familiari
( CUAF).
L’assegno
non viene erogato a chi contrae il solo matrimonio
religioso.
Si
può avere diritto a successivi assegni solo se vedovi o
divorziati.
Come
funziona+
QUANTO
SPETTA
L’assegno
per il congedo matrimoniale è pari a:
- sette
giorni di retribuzione per gli operai e apprendisti. Dalla retribuzione
giornaliera si detrae la percentuale a carico del lavoratore pari al
5,54%;
- sette
giornate di guadagno medio giornaliero per i lavoratori a domicilio.
Dalla retribuzione giornaliera si detrae la percentuale a carico del lavoratore
pari al 5,54%;
- otto
giornate di salario medio giornaliero per i marittimi. Dalla retribuzione
giornaliera si detrae la percentuale a carico del lavoratore pari al
5,54%;
- i
giorni di retribuzione che coincidono con quelli previsti dal contratto di
lavoro part-time
verticale da cui si detrae sempre la percentuale a carico del
lavoratore.
L’assegno
è cumulabile con l’indennità INAIL per infortunio sul lavoro fino al
raggiungimento dell’importo che sarebbe spettato a titolo di retribuzione. Di
conseguenza, sarà corrisposta la differenza tra la retribuzione spettante e
l’importo corrisposto dall’INAIL a titolo di inabilità
temporanea.
L’assegno non
è cumulabile con le prestazioni di malattia, maternità, cassa integrazione
ordinaria e straordinaria, trattamenti di disoccupazione ( NASpI), perché sono
sostitutive della retribuzione. In questi casi sarà corrisposto l’assegno per il
congedo matrimoniale in quanto più favorevole.
Durante
il congedo matrimoniale il lavoratore conserva il diritto all’assegno per il
nucleo familiare.
INPS
paga direttamente l’assegno per congedo matrimoniale ai disoccupati o richiamati
alle armi, mentre per i lavoratori occupati l’erogazione avviene tramite i
datori di lavoro.