- il 17 maggio 2013 è nata ADL Varese - Democrazia, Trasparenza, Autonomia e Coerenza non devono essere solo delle parole vuote - ADL Varese non vuole essere ne più grande ne più bella ne più forte, ma semplicemente coerente -

- nel 1992 nascono FLMUniti Varese e CUB Varese, contemporaneamente nascono FLMUniti Nazionale e CUB Confederazione Nazionale -

- nel 2010 tutte le strutture di categoria della CUB Varese insieme a SDL Varese e RDB Varese si fondono e danno vita a USB Varese -

- nel 2013 USB Varese delibera a congresso l'uscita da USB e la nascita di ADL Varese mantenendo unite le precedenti strutture ex SDL Varese ex RDB Varese ex CUB Varese - -

domenica 8 aprile 2018

Contributo per i servizi di baby-sitting e per i servizi all’infanzia

1. Premessa

L’articolo 4, comma 24, lett. b), della legge 28 giugno 2012, n. 92, 
ha introdotto in via sperimentale, per il triennio 2013 – 2015, la possibilità 
per la madre lavoratrice di richiedere, al termine del congedo di maternità 
ed entro gli undici mesi successivi, in alternativa al congedo parentale, 
la corresponsione di voucherper l’acquisto di servizi di baby-sitting ovvero 
un contributo per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi 
per l'infanzia o dei servizi privati accreditati, per un massimo di sei mesi.

A partire dall’anno 2016 il contributo è stato riconosciuto:

  1. alle lavoratrici dipendenti e alle lavoratrici iscritte alla Gestione 
  2. separata (nel limite di spesa di 20 milioni di euro), dall’articolo 1, 
  3. comma 282, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (c.d. legge di 
  4. stabilità 2016), ferme restando le disposizioni attuative contenute 
  5. nei D.M. 22 dicembre 2012 e  28 ottobre 2014;
  6. alle lavoratrici autonome (nel limite di spesa di 2 milioni di 
  7. euro), dall’articolo 1, comma 283, della citata legge n. 208/2015 
  8. secondo le disposizioni attuative contenute nel D.M. 1 settembre 2016.

Il beneficio in argomento è stato altresì prorogato per il biennio 
2017–2018 dall’articolo 1, commi 356 e 357, della legge 11 dicembre 2016, 
n. 232 (c.d. legge di bilancio 2017) sia per le lavoratrici dipendenti e per 
le lavoratrici iscritte alla Gestione separata (nel limite di spesa di 40 milioni 
di euro per ciascuno dei due anni), sia per le lavoratrici autonome 
(nel limite di spesa di 10 milioni di euro per ciascuno dei due anni), 
ferme restando le disposizioni attuative contenute nei D.M. 22 dicembre 
2012, 28 ottobre 2014 e 1 settembre 2016.

Con il decreto-legge n. 25/2017, convertito dalla legge 20 aprile 2017, n. 49, 
è stata disposta l'abrogazione delle disposizioni in materia di 
lavoro accessorio con conseguente possibilità di utilizzare i buoni 
(voucher) per prestazioni di lavoro accessorio fino al 31 dicembre 2017.

In conseguenza della menzionata disposizione, l’articolo 54-bis del 
decreto-legge n. 50/2017, convertito dalla legge n. 96/2017, ha previsto 
che il contributo di cui all'articolo 4, comma 24, lett. b), della legge 28 
giugno 2012, n. 92, per l'acquisto di servizi di baby-sitting, sia 
erogato mediante la modalità del “Libretto Famiglia”.

Pertanto, a partire dall’anno 2018 il voucher per l’acquisto di servizi 
di baby-sitting viene rinominato “Contributo per l’acquisto di servizi 
di baby-sitting” e viene erogato secondo le modalità previste per il 
“Libretto Famiglia”.

Si precisa, al riguardo, che i voucher già acquisiti telematicamente entro 
 il 31 dicembre 2017 continueranno ad avere validità fino al 31 dicembre 2018.

Ciò significa che, relativamente ai voucher già oggetto di 
acquisizione telematica entro la data del 31 dicembre 2017, sarà 
possibile inserire prestazioni lavorative esclusivamente con data fine, 
al massimo, 31 dicembre 2018. Le relative consuntivazioni potranno 
essere inserite in procedura entro il 16 gennaio 2019.

Entro lo stesso termine del 31 dicembre 2018 è fatta salva la possibilità 
di restituire in tutto o in parte i voucher oggetto di acquisizione 
 telematica non utilizzati con il conseguente reintegro del 
corrispondente congedo parentale.

Pertanto, i voucher non utilizzati e per i quali non è stato richiesto 
il rimborso entro il citato termine perderanno validità.


Con il presente messaggio si forniscono le seguenti istruzioni operative, 
anche alla luce della reingegnerizzazione della procedura telematica 
di presentazione delle domande di beneficio.