1.
Premessa
L’articolo
4, comma 24, lett. b), della legge 28 giugno 2012, n. 92,
ha introdotto in via
sperimentale, per il triennio 2013 – 2015, la possibilità
per la madre
lavoratrice di richiedere, al termine del congedo di maternità
ed entro gli
undici mesi successivi, in alternativa al congedo parentale,
la corresponsione
di voucherper l’acquisto di servizi di baby-sitting ovvero
un contributo
per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi
per l'infanzia o dei
servizi privati accreditati, per un massimo di sei mesi.
A
partire dall’anno 2016 il contributo è stato riconosciuto:
- alle lavoratrici dipendenti e alle lavoratrici iscritte alla Gestione
- separata (nel limite di spesa di 20 milioni di euro), dall’articolo 1,
- comma 282, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (c.d. legge di
- stabilità 2016), ferme restando le disposizioni attuative contenute
- nei D.M. 22 dicembre 2012 e 28 ottobre
2014;
- alle lavoratrici autonome (nel limite di spesa di 2 milioni di
- euro), dall’articolo 1, comma 283, della citata legge n. 208/2015
- secondo le disposizioni attuative
contenute nel D.M. 1 settembre 2016.
Il
beneficio in argomento è stato altresì prorogato per il biennio
2017–2018
dall’articolo 1, commi 356 e 357, della legge 11 dicembre 2016,
n. 232 (c.d.
legge di bilancio 2017) sia per le lavoratrici dipendenti e per
le lavoratrici
iscritte alla Gestione separata (nel limite di spesa di 40 milioni
di euro per
ciascuno dei due anni), sia per le lavoratrici autonome
(nel limite di spesa di
10 milioni di euro per ciascuno dei due anni),
ferme restando le disposizioni
attuative contenute nei D.M. 22 dicembre
2012, 28 ottobre 2014 e 1 settembre
2016.
Con
il decreto-legge n. 25/2017, convertito dalla legge 20 aprile 2017, n. 49,
è
stata disposta l'abrogazione delle disposizioni in materia di
lavoro accessorio
con conseguente possibilità di utilizzare i buoni
(voucher) per
prestazioni di lavoro accessorio fino al 31 dicembre 2017.
In
conseguenza della menzionata disposizione, l’articolo 54-bis del
decreto-legge n. 50/2017, convertito dalla legge n. 96/2017, ha previsto
che il
contributo di cui all'articolo 4, comma 24, lett. b), della legge 28
giugno
2012, n. 92, per l'acquisto di servizi di baby-sitting, sia
erogato mediante la
modalità del “Libretto Famiglia”.
Pertanto,
a partire dall’anno 2018 il voucher per l’acquisto di servizi
di
baby-sitting viene rinominato “Contributo per l’acquisto di servizi
di
baby-sitting” e viene erogato secondo le modalità previste per il
“Libretto
Famiglia”.
Si
precisa, al riguardo, che i voucher già acquisiti telematicamente entro
il 31 dicembre 2017 continueranno ad avere validità fino al 31 dicembre
2018.
Ciò
significa che, relativamente ai voucher già oggetto di
acquisizione
telematica entro la data del 31 dicembre 2017, sarà
possibile inserire
prestazioni lavorative esclusivamente con data fine,
al massimo, 31 dicembre
2018. Le relative consuntivazioni potranno
essere inserite in procedura entro il
16 gennaio 2019.
Entro
lo stesso termine del 31 dicembre 2018 è fatta salva la possibilità
di
restituire in tutto o in parte i voucher oggetto di acquisizione
telematica non utilizzati con il conseguente reintegro del
corrispondente
congedo parentale.
Pertanto,
i voucher non utilizzati e per i quali non è stato richiesto
il rimborso
entro il citato termine perderanno validità.
Con
il presente messaggio si forniscono le seguenti istruzioni operative,
anche alla
luce della reingegnerizzazione della procedura telematica
di presentazione delle
domande di beneficio.