- il 17 maggio 2013 è nata ADL Varese - Democrazia, Trasparenza, Autonomia e Coerenza non devono essere solo delle parole vuote - ADL Varese non vuole essere ne più grande ne più bella ne più forte, ma semplicemente coerente -

- nel 1992 nascono FLMUniti Varese e CUB Varese, contemporaneamente nascono FLMUniti Nazionale e CUB Confederazione Nazionale -

- nel 2010 tutte le strutture di categoria della CUB Varese insieme a SDL Varese e RDB Varese si fondono e danno vita a USB Varese -

- nel 2013 USB Varese delibera a congresso l'uscita da USB e la nascita di ADL Varese mantenendo unite le precedenti strutture ex SDL Varese ex RDB Varese ex CUB Varese - -

domenica 8 aprile 2018

“disposizioni per l’introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà”.

1. Premessa

Con la circolare n. 172 del 22 novembre 2017 l’Istituto ha fornito le 
prime indicazioni sulla disciplina della nuova misura di contrasto alla 
povertà, il Reddito di Inclusione (ReI), introdotta dal decreto 
legislativo 15 settembre 2017, n. 147. La legge 27 dicembre 2017, 
n. 205 (legge di bilancio 2018), ha apportato alcune modifiche al 
decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, in relazione ai 
requisiti di accesso, alla decorrenza e durata della misura, al 
 finanziamento, nonché all’importo della misura.
Si allega il modello di domanda di ReI, modificato alla luce delle 
predette novità.

2. Destinatari e requisiti. Modifiche di cui all’articolo 1, 
commi 190, 191 e 192, della legge 27 dicembre 2017, n. 205

2.1. Modifiche con decorrenza 1 gennaio 2018

A decorrere dal 1° gennaio 2018 il requisito di cui all’articolo 3, 
comma 2, lettera d), del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 
147, è stato modificato dall’articolo 1, comma 190, della legge n. 
205/2017. Risulta infatti abrogato, per effetto della predetta 
norma, il riferimento agli specifici eventi di disoccupazione individuati 
dalla previgente formulazione dell’articolo 3, comma 2, lett. b) 
licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o 
risoluzione consensuale intervenuta nell’ambito della procedura 
di cui all’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, ed abbia 
cessato, da almeno tre mesi, di beneficiare dell’intera prestazione 
per la disoccupazione, ovvero, nel caso in cui non abbia diritto di 
conseguire alcuna prestazione di disoccupazione per mancanza dei 
necessari requisiti, si trovi in stato di disoccupazione da almeno tre mesi”.
Pertanto, per il soddisfacimento del predetto requisito occorre, nel 
nucleo, la mera “presenza di almeno un lavoratore di età pari o 
superiore a 55 anni, che si trovi in stato di disoccupazione”.

I rimanenti requisiti familiari di cui all’articolo 3, comma 2, 
del decreto legislativo n. 147/2017, restano invariati. Si rinvia per 
quanto non specificato alla circolare n. 172 del 2017, paragrafo 1, 
punto 1.2.