1.
Premessa
Con
la circolare n. 172 del 22 novembre 2017 l’Istituto ha fornito le
prime
indicazioni sulla disciplina della nuova misura di contrasto alla
povertà, il
Reddito di Inclusione (ReI), introdotta dal decreto
legislativo 15 settembre
2017, n. 147. La legge 27 dicembre 2017,
n. 205 (legge di bilancio 2018), ha
apportato alcune modifiche al
decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, in
relazione ai
requisiti di accesso, alla decorrenza e durata della misura, al
finanziamento, nonché all’importo della misura.
Si
allega il modello di domanda di ReI, modificato alla luce delle
predette
novità.
2.
Destinatari e requisiti. Modifiche di cui all’articolo 1,
commi 190, 191 e 192,
della legge 27 dicembre 2017, n. 205
2.1.
Modifiche con decorrenza 1 gennaio 2018
A
decorrere dal 1° gennaio 2018 il requisito di cui all’articolo 3,
comma 2,
lettera d), del decreto legislativo 15 settembre 2017, n.
147, è stato
modificato dall’articolo 1, comma 190, della legge n.
205/2017. Risulta infatti
abrogato, per effetto della predetta
norma, il riferimento agli specifici eventi
di disoccupazione individuati
dalla previgente formulazione dell’articolo 3,
comma 2, lett. b)
“licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta
causa o
risoluzione consensuale intervenuta nell’ambito della procedura
di cui
all’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, ed abbia
cessato, da almeno
tre mesi, di beneficiare dell’intera prestazione
per la disoccupazione, ovvero,
nel caso in cui non abbia diritto di
conseguire alcuna prestazione di
disoccupazione per mancanza dei
necessari requisiti, si trovi in stato di
disoccupazione da almeno tre mesi”.
Pertanto,
per il soddisfacimento del predetto requisito occorre, nel
nucleo, la mera
“presenza di almeno un lavoratore di età pari o
superiore a 55 anni, che si
trovi in stato di disoccupazione”.
I
rimanenti requisiti familiari di cui all’articolo 3, comma 2,
del decreto
legislativo n. 147/2017, restano invariati. Si rinvia per
quanto non specificato
alla circolare n. 172 del 2017, paragrafo 1,
punto 1.2.