Istituto
Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare n. 119
Legge n. 92 del 28 giugno 2012
“Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di
crescita”, e successive modifiche ed integrazioni. Articolo 4, commi da 1 a
7-ter, “Ulteriori disposizioni in materia di mercato del lavoro”. Prestazione a favore di
lavoratori prossimi alla pensione al fine di incentivarne
l’esodo.
2. Oggetto
dell’intervento
La disposizione ha
lo scopo di attuare, nei casi di eccedenza di personale, interventi nei
confronti dei lavoratori più prossimi alla pensione da parte di datori di lavoro
che impieghino mediamente più di 15 dipendenti, previsti da accordi stipulati
tra i datori di lavoro e organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a
livello aziendale, e consistenti nell’erogazione di una prestazione di importo
pari al trattamento di pensione che spetterebbe in base alle regole vigenti e
nel riconoscimento della relativa contribuzione fino al raggiungimento dei
requisiti minimi di età e di contribuzione per il
pensionamento.
La prestazione è
erogata in forma rateale in favore dei lavoratori dipendenti a tempo
indeterminato che si trovino nelle condizioni di maturare i requisiti minimi per
la fruizione del trattamento pensionistico entro un periodo massimo di quattro
anni (48 mesi).
La prestazione e la
contribuzione sono a totale carico del datore di lavoro.
3. Requisiti per
l’accesso alla prestazione
L’accesso alle
prestazioni di cui all’articolo 4, comma 1, della legge n. 92/2012 è subordinato
all’espletamento delle procedure concordate a livello aziendale finalizzate
all’esodo volontario, ovvero delle procedure previste dalla legge per i processi
che determinano la riduzione dei livelli occupazionali.
Nella prima
ipotesi, nel preambolo dell’accordo le parti si daranno atto reciprocamente che
l’accordo viene sottoscritto tra il datore di lavoro e le organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative a livello
aziendale.
Entrambe le
procedure devono concludersi con un accordo sottoscritto con le organizzazioni
sindacali individuate dalla legge, dal quale risulti una situazione di eccedenza
del personale, l’indicazione del numero dei lavoratori risultanti in esubero ed
il termine entro il quale il programma di esodo deve
concludersi.
3.1 Requisiti del
datore di lavoro
La norma si applica
ai datori di lavoro, appartenenti a qualsiasi settore di attività, che
impieghino mediamente più di quindici dipendenti. La media dei dipendenti verrà
calcolata, in analogia a quanto previsto per altri istituti a sostegno del
reddito, prendendo a riferimento la forza aziendale del semestre precedente la
data di stipula dell’accordo sindacale relativo agli
esuberi.
Nella
determinazione del numero dei dipendenti occupati devono essere ricompresi i
lavoratori di qualunque qualifica (lavoranti a domicilio, dirigenti, ecc.), con
esclusione degli apprendisti, gli assunti con contratto di inserimento e di
reinserimento lavorativo.
Il lavoratore
assente ancorché non retribuito (es. per servizio militare, gravidanza e
puerperio) è escluso dal computo dei dipendenti solo nel caso in cui in sua
sostituzione sia stato assunto altro lavoratore; ovviamente in tal caso sarà
computato il sostituto.
Nel determinare la
media occupazionale, devono essere ricompresi nel semestre anche i periodi di
sosta di attività e di sospensioni stagionali; per le aziende di nuova
costituzione il requisito, analogamente ai casi di trasferimento di azienda, si
determinerà in relazione ai mesi di attività, se inferiori al
semestre.
3.2 Requisiti del
lavoratore
La legge non
individua requisiti specifici per l’accesso alla prestazione, ma ne subordina
l’erogazione al perfezionamento dei requisiti minimi contributivi ed anagrafici,
a carico dell’assicurazione previdenziale di appartenenza, previsti dalla
vigente normativa ed adeguati agli incrementi alla speranza di vita, utili per
il conseguimento della pensione entro il periodo massimo di fruizione della
prestazione in argomento.
Si richiama in
proposito la circolare n. 35 del 2012 nella quale è illustrata la normativa
vigente a decorrere dal 1° gennaio 2012 in materia di pensionamento di vecchiaia
e anticipato, nonché i requisiti contributivi ed anagrafici per il conseguimento
del diritto alle prestazioni pensionistiche in base alle disposizioni di cui
all’articolo 24, commi 3, 6, 7, 9, 10, 11, 12, e 15 bis, del decreto legge n.
201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011.
Ai fini del
perfezionamento dei requisiti contributivi per il diritto alla prestazione sono
utili anche i periodi contributivi maturati all’estero in Paesi ai quali si
applica la regolamentazione comunitaria in materia di sicurezza sociale (Stati
UE, Svizzera e Paesi SEE) e in Paesi legati all’Italia da convenzioni bilaterali
di sicurezza sociale, rispettando il minimale di contribuzione per l’accesso
alla totalizzazione previsto dalla normativa comunitaria (52 settimane) o dalle
singole convenzioni bilaterali.
Coloro che vogliono
far valere periodi di contribuzione nelle gestioni previdenziali dei lavoratori
autonomi amministrate dall’INPS (coltivatori diretti, mezzadri, coloni,
artigiani, commercianti) perfezionano i requisiti per il diritto alla
prestazione con i contributi versati in dette gestioni.
In tali casi
l’accertamento del diritto alla pensione deve essere effettuato secondo le
disposizioni della gestione dei lavoratori autonomi nella quale il lavoratore ha
contribuito da ultimo. Ai fini del perfezionamento dei requisiti contributivi
per il diritto alla prestazione, i contributi eventualmente versati per gli
stessi periodi in più gestioni assicurative devono essere computati una sola
volta.
Si precisa che non
può essere accolta la domanda di prestazione finalizzata alla pensione
anticipata nel caso in cui il lavoratore sia già titolare di pensione di
invalidità ovvero di assegno ordinario di invalidità.
La prestazione in
esame è alternativa all’assicurazione sociale per l’impiego (ASpI), essendo
previsto l’esonero dalla contribuzione di finanziamento dovuta nei casi di
interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato per causa diversa dalle
dimissioni, di cui all'articolo 2, comma 31, della legge n. 92 del 2012.