L’art. 1, comma 186, della legge 27 dicembre 2013 n. 147, “Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)” dispone che
“per l'anno 2014, l'ammontare del trattamento di integrazione salariale per i contratti
di solidarietà di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, e successive modificazioni, è
aumentato nella misura del 10 per cento della retribuzione persa a seguito della riduzione
di orario, nel limite massimo di 50 milioni di euro per lo stesso anno 2014”.
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)” dispone che
“per l'anno 2014, l'ammontare del trattamento di integrazione salariale per i contratti
di solidarietà di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, e successive modificazioni, è
aumentato nella misura del 10 per cento della retribuzione persa a seguito della riduzione
di orario, nel limite massimo di 50 milioni di euro per lo stesso anno 2014”.
Entro il suddetto limite di spesa, pertanto, il trattamento di integrazione salariale per
i predetti contratti di solidarietà è pari al 70 per cento della retribuzione persa a
seguito della riduzione dell’orario di lavoro,relativamente ai periodi di competenza
dell’anno 2014[1], indipendentemente dalla data di stipula del contratto e da quella
di emanazione del decreto di concessione.
i predetti contratti di solidarietà è pari al 70 per cento della retribuzione persa a
seguito della riduzione dell’orario di lavoro,relativamente ai periodi di competenza
dell’anno 2014[1], indipendentemente dalla data di stipula del contratto e da quella
di emanazione del decreto di concessione.