Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Messaggio n. 4152
Sulla G.U. 20 marzo 2014, n. 66 è stato pubblicato il DL 20 marzo 2014, n. 34, recante
“Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione
degli adempimenti a carico delle imprese”.
Il provvedimento, entrato in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione,
contiene una serie di disposizioni finalizzate, tra l’altro, a semplificare alcune tipologie
contrattuali, con particolare riguardo ai contratti a tempo determinato e all’apprendistato.
I contenuti del decreto, già operativi, ineriscono ad aspetti per lo più lavoristici delle
citate tipologie contrattuali.
Per quanto attiene alle materie d’interesse dell’Istituto, nel rinviare al momento in cui,
terminato l’iter parlamentare, il decreto sarà convertito in legge, con il presente messaggio
si affrontano i risvolti immediati di natura più marcatamente contributiva.
Riguardo alle altre disposizioni contenute nel provvedimento concernenti il procedimento di
attestazione della regolarità contributiva (DURC) e le agevolazioni contributive connesse
ai contratti di solidarietà difensivi ex lege n. 863/84, saranno fornite indicazioni dopo
l’emanazione dei relativi decreti attuativi.
1. Contratti a tempo determinato.
L’articolo 1 del DL 34/2014 interviene sulla disciplina che regola la materia e, con particolare
riferimento alle cause, fa venir meno - a far tempo dal 21 marzo 2014 - le ragioni giustificatrici
del contratto a tempo determinato. Conseguentemente, è sempre consentita l’apposizione
di un termine al contratto di lavoro subordinato, purché la durata complessiva del rapporto
- comprensiva di eventuali proroghe - non superi trentasei mesi. La nuova previsione, che
sostanzialmente generalizza la disciplina della cosiddetta “acausalità”, viene estesa anche
al contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato.
Con riferimento agli aspetti di carattere contributivo, va considerata la portata della
norma riguardo alle previsioni di cui all’articolo 2, c. 28, della legge n. 92/2012 , nonché
al regime agevolato previsto dall’articolo 4 del D.lgs 151/2001.