I
lavoratori devono fare il 730/UNICO o sono in
multa
Visto i motivi che
hanno portato la cooperativa Aviologistica a consegnare i CUD con i dati
“modificati” per poter conguagliare le tasse non versate “erroneamente” mese per
mese negli stipendi dei lavoratori nel 2013, invitiamo tutti i lavoratori che
hanno riscontrato il medesimo errore nel proprio CUD, a fare la dichiarazione
dei redditi (730 o l’UNICO) per versare le tasse che la Cooperativa non ha
pagato nell’arco dell’anno o si rischia l’evasione fiscale. L’errore è stato
fatto dalla Cooperativa ma per l’Agenzia delle Entrate le tasse sono dovute dal
lavoratore.
BONUS
FISCALE, EASYGROUP NON E’ CORRETTA
I
lavoratori hanno diritto al 100% del Bonus se rientrano nel
reddito
Secondo la circolare dell’AG. delle Entrate, il Bonus
spetta ai lavoratori in proporzione ai giorni di lavoro svolto nell’arco
dell’anno, ma parla di lavoro in generale e non di lavoro nella medesima
azienda, tanto è vero che dice che le aziende devono informarsi se i lavoratori
hanno lavorato in altre aziende nel 2014. Il calcolo che fa la EasyGroup non
tiene conto del lavoro svolto in Aviologistica altrimenti deve riconoscere il
100% del Bonus. Dato che la EasyGroup sa perfettamente che i dipendenti hanno
lavorato da Gennaio a Marzo in Aviologistica, EasyGroup conta sul fatto che
poi i lavoratori recuperino il Bonus nel 2015 con il 730 e chi non lo fa perde
definitivamente parte del Bonus. Questo non è corretto. Invitiamo e
tutti i lavoratori a fare una dichiarazione scritta all’azienda dove di dichiara
di aver lavorato da Gennaio 2014 a Marzo 2014 presso la cooperativa
Aviologistica e di aver diritto al 100% del Bonus.
Agenzia delle
Entrate- CIRCOLARE N.
8/E - Roma, 28 aprile 2014
3. LE MODALITÀ DI
DETERMINAZIONE DEL CREDITO
I sostituti di imposta devono determinare la spettanza
del credito e il relativo importo sulla base dei dati reddituali a loro
disposizione. In particolare, i sostituti d’imposta devono effettuare le
verifiche di spettanza del credito e del relativo importo in base al reddito
previsionale e alle detrazioni riferiti alle somme e valori che il sostituto
corrisponderà durante l’anno, nonché in base ai dati di cui i sostituti
d’imposta entrano in possesso, ad esempio, per effetto di comunicazioni da
parte del lavoratore, relative ai redditi rivenienti da altri rapporti di lavoro
intercorsi nell’anno 2014.
Per espressa previsione del comma 2 dell’articolo 1 del
decreto, il credito “è rapportato al periodo di lavoro nell’anno”. Per
tale ragione, ove ricorrano i presupposti per fruirne, il credito di euro 640, o
il minore importo spettante per effetto della riduzione prevista per i titolari
di reddito complessivo superiore a euro 24.000 ma non a euro 26.000, deve essere
rapportato in relazione alla durata, eventualmente inferiore all’anno, del
rapporto di lavoro, considerando il numero di giorni lavorati nell’anno.
Al riguardo si precisa che il calcolo del periodo di
lavoro nell’anno 2014 va effettuato tenendo conto delle ordinarie regole
applicabili a ciascuna tipologia di reddito beneficiaria, non prevedendo il
decreto delle deroghe a tal riguardo.