Circolare n. 99
1. QUADRO NORMATIVO
L’articolo 3 della legge
n. 92/2012, recante norme in tema di riforma del mercato del lavoro,
prevede che al fine di definire un sistema inteso ad assicurare adeguate
forme di sostegno al reddito per i lavoratori dei diversi settori
economici, le organizzazioni sindacali e imprenditoriali
comparativamente più rappresentative a livello nazionale stipulino
accordi collettivi e contratti collettivi, anche intersettoriali, aventi
ad oggetto la costituzione di Fondi di solidarietà per il sostegno del
reddito per i settori non coperti dalla normativa in materia di
integrazione salariale.
I Fondi di solidarietà,
nell’ambito ed in connessione con processi di ristrutturazione, di
situazioni di crisi, di riorganizzazione aziendale, di riduzione o
trasformazione di attività di lavoro, hanno lo scopo di assicurare ai
lavoratori delle imprese di uno o più settori, una tutela in costanza di
rapporto di lavoro, nei casi di riduzione o sospensione dell’attività
lavorativa per cause previste dalla normativa in materia di integrazione
salariale ordinaria o straordinaria (articolo 3, comma 4).
Il comma 185
dell’articolo 1 della legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (legge di
stabilità per l’anno 2014) modifica alcune previsioni dell’articolo 3
della legge n. 92/2012 precisando il quadro normativo dei Fondi di
solidarietà. In particolare, viene soppresso il termine del 31 ottobre
2013 connesso alle specifiche procedure di costituzione dei Fondi
obbligatori, di cui al comma 4, alternativi di cui al comma 14 e
residuale di cui al comma 19, nonché alle procedure di adeguamento dei
Fondi esistenti di cui all’articolo 2, comma 28, legge n. 662/1996
(commi da 42 a 45 dell’articolo 3 della legge n. 92/2012).
2. FONDI DI SOLIDARIETA’
2.1 FONDI DI SOLIDARIETA’ EX ARTICOLO 3, COMMA 4
L'istituzione dei Fondi è
obbligatoria per tutti i settori non coperti dalla normativa in materia
di integrazione salariale, in relazione ai datori di lavoro che
occupano mediamente più di quindici dipendenti.
I Fondi di solidarietà non hanno personalità giuridica e costituiscono gestioni dell’INPS.
Le prestazioni e i relativi obblighi contributivi non si applicano al personale dirigente se non espressamente previsto.
Gli accordi ed i contratti collettivi possono prevedere che nel Fondo di solidarietà di cui al comma 4, confluisca anche
l'eventuale Fondo
interprofessionale, istituito dalle medesime parti firmatarie, ai sensi
dell'articolo 118 della legge n. 388 del 23 dicembre 2000, e successive
modificazioni. In tal caso affluisce al Fondo anche il gettito del
contributo integrativo stabilito dall’articolo 25, quarto comma, della
legge n. 845 del 21 dicembre 1978, e successive modificazioni.