Messaggio n. 6512
Il Decreto-Legge 24 giugno 2014, n° 90 (misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari),
ha introdotto, per i soggetti minorenni già disabili, rilevanti novità
per la semplificazione delle procedure di accertamento del diritto alle
prestazioni pensionistiche connesse alla maggiore età (art. 25, commi 5 e
6).
Va innanzitutto precisato che,
riferendosi il decreto in esame unicamente alle prestazioni di carattere
economico, deve considerarsi invariata la previgente disciplina
relativa alle domande di disabilità di cui alla legge n. 68/99 e handicap ai sensi della legge n. 104/92.
1. Minori titolari di indennità di frequenza (art. 25, comma 5)
Come noto, per i minori titolari di
indennità di frequenza l’erogazione della prestazione cessa al
raggiungimento della maggiore età.
Il D.L. n° 90/2014 stabilisce che i
minori - già titolari di tale prestazione - che ritengano di possedere i
requisiti per il diritto alle prestazioni economiche che richiedono il
compimento della maggiore età (pensione di inabilità, assegno mensile)
possono presentare la relativa domanda entro i sei mesi antecedenti il compimento della maggiore età.
In tali casi, le relative prestazioni sono erogate, in via provvisoria, al compimento del diciottesimo anno di età.
Ricorrendone gli estremi, le prestazioni
verranno concesse all’esito del successivo accertamento delle
condizioni sanitarie e degli altri requisiti amministrativi previsti
dalla normativa di settore.