- il 17 maggio 2013 è nata ADL Varese - Democrazia, Trasparenza, Autonomia e Coerenza non devono essere solo delle parole vuote - ADL Varese non vuole essere ne più grande ne più bella ne più forte, ma semplicemente coerente -

- nel 1992 nascono FLMUniti Varese e CUB Varese, contemporaneamente nascono FLMUniti Nazionale e CUB Confederazione Nazionale -

- nel 2010 tutte le strutture di categoria della CUB Varese insieme a SDL Varese e RDB Varese si fondono e danno vita a USB Varese -

- nel 2013 USB Varese delibera a congresso l'uscita da USB e la nascita di ADL Varese mantenendo unite le precedenti strutture ex SDL Varese ex RDB Varese ex CUB Varese - -

lunedì 18 agosto 2014

INPS: Trattamento di fine rapporto – Quote di competenza del Fondo di Tesoreria

Roma, 08-08-2014
Messaggio n. 6509 
Gestione delle denunce contributive in caso di incapienza derivante da recuperi di prestazioni conguagliate in eccedenza da parte delle aziende. Ottimizzazione degli aspetti gestionali connessi alla riscossione delle quote di Tfr.
   
Come noto, il c. 2 dell’art. 2 del Decreto 30 gennaio 2007 – recante le modalità di attuazione delle disposizioni relative al Fondo di Tesoreria[1]), prevede che le prestazioni a carico del Fondo debbano essere liquidate integralmentedal datore di lavoro, salvo conguaglio delle quote a carico del Fondo stesso, “a valere prioritariamente sui contributi dovuti al Fondo riferiti al mese di erogazione della prestazione e, in caso di incapienza, sull’ammontare dei contributi dovuti complessivamente agli enti previdenziali nello stesso mese”.

Con la circolare n. 70 del 3 aprile 2007 - nel disciplinare criteri e modalità di liquidazione delle prestazioni a carico del Fondo di Tesoreria - è stato altresì precisato che le prestazioni e/o anticipazioni poste a conguaglio dai datori di lavoro non possono essere superiori alle somme dagli stessi versate al Fondo Tesoreria ed ai contributi dovuti nel mese cui si riferisce l’erogazione della prestazione.

Malgrado l’arco temporale trascorso, frequentemente le aziende – in difformità aldettato legislativo e alla disciplina di prassi– erogano direttamente ai lavoratori anticipazioni o liquidazioni di competenza del Fondo di Tesoreria e le pongono a conguaglio, per un ammontare superiore a quello del singolo mese cui si riferisce la denuncia contributiva

Al riguardo, si ribadisce che, in presenza di operazioni di conguaglio di prestazioni a carico del Fondo di Tesoreria, l’ipotesi di denuncia a credito azienda è limitata ai soli casi di conguaglio di prestazioni ordinarie anticipate dai datori di lavoro in nome e per conto dell’Istituto (es. indennità economiche di malattia/maternità, CIG, CIGS, ecc.) e/o di misure compensative.

Nelle ipotesi di incapienza mensile, resta fermo l’obbligo di richiedere l’intervento diretto del Fondo di Tesoreria, che provvederà ad erogare l’importo della prestazione per la quota di propria spettanza.