Messaggio n. 6509
Gestione
delle denunce contributive in caso di incapienza derivante da recuperi
di prestazioni conguagliate in eccedenza da parte delle aziende.
Ottimizzazione degli aspetti gestionali connessi alla riscossione delle quote di Tfr.
Come noto,
il c. 2 dell’art. 2 del Decreto 30 gennaio 2007 – recante le modalità di
attuazione delle disposizioni relative al Fondo di Tesoreria[1]),
prevede che le prestazioni a carico del Fondo debbano essere liquidate
integralmentedal datore di lavoro, salvo conguaglio delle quote a carico
del Fondo stesso, “a valere prioritariamente sui contributi dovuti
al Fondo riferiti al mese di erogazione della prestazione e, in caso di
incapienza, sull’ammontare dei contributi dovuti complessivamente agli
enti previdenziali nello stesso mese”.
Con la circolare n. 70 del 3 aprile 2007
- nel disciplinare criteri e modalità di liquidazione delle prestazioni
a carico del Fondo di Tesoreria - è stato altresì precisato che le
prestazioni e/o anticipazioni poste a conguaglio dai datori di lavoro
non possono essere superiori alle somme dagli stessi versate al Fondo
Tesoreria ed ai contributi dovuti nel mese cui si riferisce l’erogazione
della prestazione.
Malgrado l’arco temporale trascorso,
frequentemente le aziende – in difformità aldettato legislativo e alla
disciplina di prassi– erogano direttamente ai lavoratori anticipazioni o
liquidazioni di competenza del Fondo di Tesoreria e le pongono a
conguaglio, per un ammontare superiore a quello del singolo mese cui si
riferisce la denuncia contributiva
Al riguardo, si ribadisce che, in
presenza di operazioni di conguaglio di prestazioni a carico del Fondo
di Tesoreria, l’ipotesi di denuncia a credito azienda è limitata ai soli
casi di conguaglio di prestazioni ordinarie anticipate dai datori di
lavoro in nome e per conto dell’Istituto (es. indennità economiche di
malattia/maternità, CIG, CIGS, ecc.) e/o di misure compensative.
Nelle ipotesi di incapienza mensile,
resta fermo l’obbligo di richiedere l’intervento diretto del Fondo di
Tesoreria, che provvederà ad erogare l’importo della prestazione per la
quota di propria spettanza.