Circolare n. 98
INDICE
1. Premessa
2. Riduzione contributiva, prevista
dall’art. 2, c. 134, 1° periodo, della legge 191/2009, a favore dei
datori di lavoro che assumono lavoratori beneficiari dell'indennità di
disoccupazione non agricola con requisiti normali, che abbiano almeno 50
anni di età (art. 3 DM 75866/2013).
3. Prolungamento della riduzione
contributiva, previsto dall’art. 2, c. 134, 2° periodo, della legge
191/2009, a favore di chi prosegua il rapporto di lavoro con dipendenti
già in forza, precedentemente assunti dalle liste di mobilità o mentre
godevano dell’indennità di disoccupazione non agricola con requisiti
normali e con almeno 50 anni di età, che abbiano maturato almeno 35 anni
di anzianità contributiva (art. 4 DM 75866/2013).
4. Contributo mensile, previsto
dall’art. 2, c. 151, della legge 191/2009, a favore di chi assume a
tempo pieno e indeterminato lavoratori beneficiari dell'indennità di
disoccupazione non agricola con requisiti normali ovvero del trattamento
speciale di disoccupazione edile (art. 5 DM 75866/2013).
5. Verifica delle risorse finanziarie.
6. Modalità di presentazione delle domande.
7. Indicazioni per le Sedi.
8. Istruzioni contabili.
1. Premessa
Come è noto, con i commi 134, 135 e 151
dell’art. 2 della legge n. 191 del 23 dicembre 2009, sono stati
introdotti in via sperimentale nel nostro ordinamento una serie di
benefici connessi all’assunzione di lavoratori disoccupati, che versino
in situazioni particolari. In particolare:
A. il comma 134, 1° periodo, ha
previsto benefici per l’assunzione di lavoratori disoccupati che abbiano
almeno 50 anni, titolari di indennità di disoccupazione non agricola
con requisiti normali;
B. il comma 134, 2° periodo, ha
previsto benefici per la prosecuzione del rapporto di lavoro con
dipendenti già in forza, che abbiano almeno 35 anni di anzianità
contributiva, per i quali siano scaduti determinati benefici connessi
alla condizione di disoccupato del lavoratore;
C. il comma151 haprevisto benefici per
l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di lavoratori disoccupati di
qualunque età, titolari di indennità di disoccupazione ordinaria o del
trattamento speciale di disoccupazione edile.
Tali benefici, inizialmente previsti per
l’anno 2010 e poi prorogati per il 2011, sono stati ulteriormente
prorogati per il 2012 con l’articolo 33, comma 25, della legge 12
novembre 2011, n. 183 (allegato 1); con il Decreto del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali n. 75866 del 2 settembre 2013, adottato
di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze - pubblicato
sulla Gazzetta ufficiale numero 25 del 31 gennaio 2014 (allegato 2) -, è
stata data attuazione alla proroga per il 2012. I benefici non sono
stati ulteriormente prorogati per il 2013.
La presente circolare illustra le
modalità operative per la fruizione dei benefici relativi al 2012; per
quanto qui non specificato, si rinvia alla circolare numero 22 del 31 gennaio 2011.