L’articolo 3 del D.M. n. 282 del 1996 dispone che “gli iscritti alla gestione separata che possono
far valere periodi contributivi presso l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità,
la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, le forme esclusive e sostitutive della
medesima, le gestioni pensionistiche dei lavoratori autonomi di cui alla legge n. 233 del
1990 hanno facoltà di chiedere nell’ambito della gestione separata il computo dei predetti
contributi, ai fini del diritto e della misura della pensione a carico della gestione stessa, alle
condizioni previste per la facoltà di opzione di cui all’articolo 1, comma 23, della legge
n. 335 del 1995”.
Destinatari della norma sono:
1. gli iscritti alla gestione separata, intendendosi tali i soggetti che hanno accreditato nella
gestione separata almeno un contributo mensile. In particolare “nella gestione separata
assume rilevanza non la mera iscrizione all’anagrafica della gestione, bensì l’eventuale
esistenza di una copertura contributiva” (v. messaggio n. 14810 del 3.06.2010).
Si fa presente, in proposito, che lo “status” di iscritto non viene meno con la cessazione
dell’attività che ha dato luogo all’obbligo contributivo, sussistendo per la gestione
separata, ai sensi dell’articolo 2, comma 27, della legge n. 335 del 1995 solo un obbligo
di iscrizione ma non di cancellazione.
2. che possono far valere periodi contributivi presso l’assicurazione generale obbligatoria
per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, le forme esclusive e
sostitutive della medesima, le gestioni pensionistiche dei lavoratori autonomi. La facoltà
è esercitabile sia nelle ipotesi in cui i predetti periodi si collochino solo antecedentemente
al 1.1.1996, sia che si collochino prima e dopo la predetta data.
Non è esercitabile, invece, nell’ipotesi in cui si collochino solo successivamente al 1996
in quanto in tal caso non sussistono le condizioni per l’opzione al contributivo.