- il 17 maggio 2013 è nata ADL Varese - Democrazia, Trasparenza, Autonomia e Coerenza non devono essere solo delle parole vuote - ADL Varese non vuole essere ne più grande ne più bella ne più forte, ma semplicemente coerente -

- nel 1992 nascono FLMUniti Varese e CUB Varese, contemporaneamente nascono FLMUniti Nazionale e CUB Confederazione Nazionale -

- nel 2010 tutte le strutture di categoria della CUB Varese insieme a SDL Varese e RDB Varese si fondono e danno vita a USB Varese -

- nel 2013 USB Varese delibera a congresso l'uscita da USB e la nascita di ADL Varese mantenendo unite le precedenti strutture ex SDL Varese ex RDB Varese ex CUB Varese - -

giovedì 26 novembre 2015

Computo nella gestione separata

L’articolo 3 del D.M. n. 282 del 1996 dispone che  “gli iscritti alla gestione separata che possono
 far valere periodi contributivi presso l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, 
la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, le forme esclusive e sostitutive della 
medesima, le gestioni pensionistiche dei lavoratori autonomi di cui alla legge n. 233 del 
1990 hanno facoltà di chiedere nell’ambito della gestione separata il computo dei predetti 
contributi, ai fini del diritto e della misura della pensione a carico della gestione stessa, alle 
condizioni previste per la facoltà di opzione di cui all’articolo 1, comma 23, della legge 
n. 335 del 1995”.

Destinatari della norma sono:

1. gli iscritti alla gestione separata, intendendosi tali i soggetti che hanno accreditato nella
 gestione separata almeno un contributo mensile.  In particolare “nella gestione separata 
assume rilevanza non la mera iscrizione all’anagrafica della gestione,  bensì l’eventuale 
esistenza di una  copertura contributiva” (v. messaggio n. 14810 del 3.06.2010).
Si fa presente, in proposito, che lo “status” di iscritto non viene meno con la cessazione 
dell’attività che ha dato luogo all’obbligo contributivo,     sussistendo per la gestione 
separata, ai sensi dell’articolo 2, comma 27, della legge n. 335 del 1995 solo un obbligo
 di iscrizione ma non di cancellazione.
 2. che possono far valere periodi contributivi presso l’assicurazione generale obbligatoria 
per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori  dipendenti, le forme esclusive e 
sostitutive della medesima,  le gestioni pensionistiche dei lavoratori autonomiLa facoltà 
è esercitabile sia nelle ipotesi in cui i predetti periodi si collochino solo antecedentemente
 al 1.1.1996, sia che si collochino prima e dopo la predetta data.
Non è esercitabile, invece, nell’ipotesi in cui si collochino solo  successivamente al 1996
 in quanto in tal caso non sussistono le condizioni per l’opzione al contributivo.