L’esonero contributivo in oggetto spetta a condizione che, nei sei mesi precedenti l’assunzione,
il lavoratore non sia stato occupato, presso qualsiasi datore di lavoro, con contratto a tempo
indeterminato. Inoltre, allo scopo di ridurre il rischio di precostituzione artificiosa dei
presupposti per l’applicazione del beneficio non conformi all’obiettivo della norma, il Legislatore
ha escluso l’applicazione del beneficio laddove, nell’arco dei tre mesi antecedenti la data di
entrata in vigore della Legge di stabilità 2016, il lavoratore assunto abbia avuto rapporti
di lavoro a tempo indeterminato con il datore di lavoro richiedente l’incentivo ovvero con
società da questi controllate o a questi collegate ai sensi dell’art. 2359 c.c., nonché facenti
capo, ancorché per interposta persona, al datore di lavoro medesimo.
Inoltre, per espressa previsione della norma sopra citata, il beneficio non spetta con riferimento
a lavoratori per i quali il medesimo incentivo ovvero l’esonero di cui all'articolo 1, comma 118,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sia già stato usufruito in relazione a precedente
assunzione a tempo indeterminato.
La misura dell’incentivo è pari al 40 per cento dei complessivi contributi previdenziali a
carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel
limite massimo di un importo di esonero pari a 3.250 euro su base annua.
Il beneficio riguarda le nuove assunzioni con decorrenza dal 1° gennaio 2016 al 31
dicembre 2016. La sua durata è pari a ventiquattro mesi a partire dalla data di assunzione.