- il 17 maggio 2013 è nata ADL Varese - Democrazia, Trasparenza, Autonomia e Coerenza non devono essere solo delle parole vuote - ADL Varese non vuole essere ne più grande ne più bella ne più forte, ma semplicemente coerente -

- nel 1992 nascono FLMUniti Varese e CUB Varese, contemporaneamente nascono FLMUniti Nazionale e CUB Confederazione Nazionale -

- nel 2010 tutte le strutture di categoria della CUB Varese insieme a SDL Varese e RDB Varese si fondono e danno vita a USB Varese -

- nel 2013 USB Varese delibera a congresso l'uscita da USB e la nascita di ADL Varese mantenendo unite le precedenti strutture ex SDL Varese ex RDB Varese ex CUB Varese - -

martedì 12 aprile 2016

Esonero contributivo per le nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato effettuate nel corso dell’anno 2016

L’esonero contributivo in oggetto spetta a condizione che, nei sei mesi precedenti l’assunzione,
 il lavoratore non sia stato occupato, presso qualsiasi datore di lavoro, con contratto a tempo
 indeterminato. Inoltre, allo scopo di ridurre il rischio di precostituzione artificiosa dei
 presupposti per l’applicazione del beneficio non conformi all’obiettivo della norma, il Legislatore
 ha escluso l’applicazione del beneficio laddove, nell’arco dei tre mesi antecedenti la data di
 entrata in vigore della Legge di stabilità 2016, il lavoratore assunto abbia avuto rapporti 
di lavoro a tempo indeterminato con il datore di lavoro richiedente l’incentivo ovvero con
 società da questi controllate o a questi collegate ai sensi dell’art. 2359 c.c., nonché facenti 
capo, ancorché per interposta persona, al datore di lavoro medesimo.

Inoltre, per espressa previsione della norma sopra citata, il beneficio non spetta con riferimento
 a lavoratori per i quali il medesimo incentivo ovvero l’esonero di cui all'articolo 1, comma 118, 
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sia già stato usufruito in relazione a precedente 
assunzione a tempo indeterminato.

La misura dell’incentivo è pari al 40 per cento dei complessivi contributi previdenziali a 
carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel 
limite massimo di un importo di esonero pari a 3.250 euro su base annua.

Il beneficio riguarda le nuove assunzioni con decorrenza dal 1° gennaio 2016 al 31 
dicembre 2016. La sua durata è pari a ventiquattro mesi a partire dalla data di assunzione.