Premessa.
L’art. 3, comma 6, del Decreto Legislativo n. 148/15 prevede che, con effetto dal 1° gennaio di
ciascun anno, a decorrere dall’anno 2016, gli importi del trattamento di cui alle lettere a)
e b) dell’art.3, comma 5, del decreto sopra citato (c.d. “tetti” dei trattamenti di integrazione
salariale),nonché la retribuzione mensile di riferimento, comprensiva dei ratei di mensilità
aggiuntive, da prendere a riferimento quale soglia per l’applicazione del massimale più alto
– siano aumentati nella misura del 100 per cento dell’aumento derivante dalla variazione
annuale dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.
L’art. 1, comma 287, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 precisa che “Con riferimento
alle prestazioni previdenziali e assistenziali e ai parametri ad esse connessi, la percentuale
di adeguamento corrispondente alla variazione che si determina rapportando il valore medio
dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, relativo all’anno
precedente il mese di decorrenza dell’adeguamento, all’analogo valore medio relativo all’anno
precedente non può risultare inferiore a zero”.
In applicazione di quanto previsto dal comma 287 sopra richiamato, anche l’aggiornamento
degli importi massimi delle prestazioni a sostegno del reddito per il 2016 è stato effettuato
sulla base degli importi massimi dell’anno precedente, ossia sulla base dei valori indicati per
l’anno 2015.