- il 17 maggio 2013 è nata ADL Varese - Democrazia, Trasparenza, Autonomia e Coerenza non devono essere solo delle parole vuote - ADL Varese non vuole essere ne più grande ne più bella ne più forte, ma semplicemente coerente -

- nel 1992 nascono FLMUniti Varese e CUB Varese, contemporaneamente nascono FLMUniti Nazionale e CUB Confederazione Nazionale -

- nel 2010 tutte le strutture di categoria della CUB Varese insieme a SDL Varese e RDB Varese si fondono e danno vita a USB Varese -

- nel 2013 USB Varese delibera a congresso l'uscita da USB e la nascita di ADL Varese mantenendo unite le precedenti strutture ex SDL Varese ex RDB Varese ex CUB Varese - -

venerdì 8 aprile 2016

Prestazioni economiche di malattia, di maternità e di tubercolosi. Salari medi e convenzionali e altre retribuzioni o importi. Anno 2016.

Premessa

La legge 28 dicembre 2015, n. 208, all’articolo 1, comma 287, stabilisce che “conriferimento 
alle prestazioni previdenziali e assistenziali e ai parametri ad esse connessi, la percentuale 
di adeguamento corrispondente alla variazione che si determina rapportando il valore medio 
dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, relativo all'anno 
precedente il mese di decorrenza dell'adeguamento, all'analogo valore medio relativo all'anno 
precedente non può risultare inferiore a zero.”

Ciò stabilito, sebbene la variazione tra l’anno 2015 e l’anno 2014, accertata dall’Istat, sia pari 
a – 0,1%, la misura per l’anno 2016 del limite minimo di retribuzione giornaliera e degli altri valori
 per il calcolo delle contribuzioni dovute per la generalità dei lavoratori dipendenti risulta pari a 
quella del 2015.

A)  RETRIBUZIONI DI RIFERIMENTO.

Ai fini della liquidazione delle indennità di malattia, maternità/paternità e tubercolosi, la cui misura
 deve essere calcolata con riferimento a periodi di paga compresi nell’anno 2016, si 
comunicano gli importi giornalieri sulla cui base vanno determinate, per le seguenti 
categorie di lavoratori interessati, le prestazioni economiche di cui trattasi.
Si ricorda che, relativamente all’indennità di tubercolosi, i criteri indicati valgono  soltanto 
per i primi  180  giorni di assistenza per i soggetti che hanno diritto all’indennità di malattia; 
per le restanti categorie aventi diritto all’indennità di tubercolosi, ma non a quella di malattia, 
si rammenta che le prestazioni vanno erogate commisurandole alla misura fissa. Con riferimento
 agli importi da corrispondere per l’anno 2016 a titolo di indennità antitubercolari, si rinvia alla 
circolare n. 3 del 13.01.2016.