Premessa
La legge 28 dicembre 2015, n. 208, all’articolo 1, comma 287, stabilisce che “conriferimento
alle prestazioni previdenziali e assistenziali e ai parametri ad esse connessi, la percentuale
di adeguamento corrispondente alla variazione che si determina rapportando il valore medio
dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, relativo all'anno
precedente il mese di decorrenza dell'adeguamento, all'analogo valore medio relativo all'anno
precedente non può risultare inferiore a zero.”
Ciò stabilito, sebbene la variazione tra l’anno 2015 e l’anno 2014, accertata dall’Istat, sia pari
a – 0,1%, la misura per l’anno 2016 del limite minimo di retribuzione giornaliera e degli altri valori
per il calcolo delle contribuzioni dovute per la generalità dei lavoratori dipendenti risulta pari a
quella del 2015.
A) RETRIBUZIONI DI RIFERIMENTO.
Ai fini della liquidazione delle indennità di malattia, maternità/paternità e tubercolosi, la cui misura
deve essere calcolata con riferimento a periodi di paga compresi nell’anno 2016, si
comunicano gli importi giornalieri sulla cui base vanno determinate, per le seguenti
categorie di lavoratori interessati, le prestazioni economiche di cui trattasi.
Si ricorda che, relativamente all’indennità di tubercolosi, i criteri indicati valgono soltanto
per i primi 180 giorni di assistenza per i soggetti che hanno diritto all’indennità di malattia;
per le restanti categorie aventi diritto all’indennità di tubercolosi, ma non a quella di malattia,
si rammenta che le prestazioni vanno erogate commisurandole alla misura fissa. Con riferimento
agli importi da corrispondere per l’anno 2016 a titolo di indennità antitubercolari, si rinvia alla
circolare n. 3 del 13.01.2016.