L’articolo 3, c. 19 della legge n. 92/2012 prevedeva, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l’attivazione
di un Fondo di solidarietà residuale volto a tutelare, in costanza di rapporto di lavoro, il reddito
dei lavoratori dipendenti dalle imprese – con più di quindici dipendenti – appartenenti ai settori,
tipologie e classi dimensionali non rientranti nel campo di applicazione della normativa in materia
d'integrazione salariale, laddove non fossero stati stipulati accordi collettivi volti all’attivazione
di fondi di solidarietà bilaterali o fondi di solidarietà bilaterali alternativi di cui, rispettivamente,
ai commi 4 e 14 dell’art. 3 della citata legge.
Pertanto, con il decreto interministeriale n. 79141 del 7 febbraio 2014 è stato istituito,
presso l’INPS, il suddetto Fondo residuale. Le relative disposizioni amministrative sono
state emanate dall’Istituto con apposite circolari e messaggi, i cui estremi sono di seguito
riportati: circolare n. 100/2014, circolare n. 79/2015, messaggio n. 6897/2014, messaggio
n. 8673/2014 e, da ultimo, il messaggio n. 7637/2015 in ordine all’operatività dello stesso.
Ciò premesso, si evidenzia che il D.lgs n. 148/2015, recante disposizioni per il riordino
della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro,
entrato in vigore il 24 settembre 2015, ha previsto, all’art. 28, c. 4, che la disciplina del
Fondo residuale, istituito con D.I. n. 79141/2014, a decorrere dal 1° gennaio 2016,
sia adeguata alle disposizioni del medesimo Decreto legislativo.
Conseguentemente, a norma dell’art. 29, il Fondo residuale a decorrere sempre dal 1° gennaio
2016 assume la denominazione di Fondo di integrazione salariale e risultano ad esso applicabili,
in aggiunta alle norme disciplinanti il Fondo residuale, altresì le previsioni di cui all’art. 29
del D.lgs n. 148/2015.