Una 
delle ultime riforme pensionistiche ha visto la nascita della Rendita 
Integrativa Temporanea Anticipata (RITA) che consente l'erogazione di un reddito 
in attesa di raggiungere l’età pensionabile, nel tentativo di dare una risposta 
al tema della flessibilità in uscita all'indomani dell'introduzione della Legge 
Fornero. La RITA fa ricorso al capitale 
accumulato dal lavoratore nei 
fondi di previdenza complementare durante la sua vita lavorativa, in 
attesa che il lavoratore maturi il diritto alla pensione pubblica obbligatoria. 
La RITA accende la luce sull’utilità sociale del cosiddetto “secondo pilastro”, 
il fondo pensionistico chiuso. 
Il nuovo utilizzo “sociale” di queste risorse non deve passare in secondo piano ma, al contrario, potrebbe aprire le porte ad una seconda giovinezza dei fondi chiusi e diventare una risorsa importante per le casse dell’INPS, partendo con il risolvere alcune anomalie “congenite” dei fondi chiusi:
·         
garantire 
il TFR secondo quanto stabilisce l’articolo 2120 del C.C. (evitare gli 
investimenti a rischio); 
·         
avere 
esigue spese di gestione (vedi fondo Cometa con 20 milioni di € di spese 
annuali); 
·         
avere 
versamenti costanti nel tempo (lavoro costante); 
·         
garantire 
a tutti i lavoratori i medesimi contributi economici (quote previste dai CCNL); 
Sarebbe 
superfluo ribadire che non si possono risolvere i problemi di Cassa utilizzando 
i soldi dei lavoratori, quello che noi proponiamo è la possibilità di creare un 
fondo “pubblico” che possa dare le garanzie esposte pocanzi e che possa avere 
come scopo anche quello di una risorsa economica “integrativa” alla pensione dei 
lavoratori. 
Onde 
evitare di “congelare” il reddito previdenziale dei lavoratori e rendere vano (o 
esiguo) l’aiuto economico appena proposto, sarebbe necessario continuare a 
versare i contributi previdenziali, evitando di riconoscere aumenti contrattuali 
totalmente o parzialmente de-contribuiti (vedi buoni spesa CCNL 
metalmeccanici),  o riconoscere aumenti di secondo livello (contratti aziendali) 
sotto forma di premi (PDR) totalmente o parzialmente de-contribuiti 
(vedi 
circolare AG Entrate n. 5/E del 29 marzo 2018). 
Ovviamente il tutto si regge su un principio semplice ma insostituibile:
è 
necessario avere un lavoro stabile e costante nel tempo o non è possibile porre 
le basi per un qualsivoglia ragionamento pensionistico.  
7 luglio 
2018
