La Corte
costituzionale (con la sentenza n. 70/2015) ha stabilito l’illegittimità del
blocco alla perequazione per il 2012 e il 2013 per i trattamenti
previdenziali superiori a tre volte il trattamento minimo, blocco stabilito
dalla manovra salva Italia. Sulla scorta di tale pronuncia, viene rimodificato
il meccanismo della perequazione automatica delle pensioni e introdotto
il bonus Poletti, un rimborso una tantum che sarà erogato già con la
pensione di agosto 2015 e con importi diversi a seconda dei
trattamenti previdenziali.
Rimborso
pensioni: dalla sentenza della Consulta al D.L. 65/2015
Il decreto legge
21 maggio 2015, n. 65 intitolato “Disposizioni urgenti in materia di pensioni,
ammortizzatori sociali e garanzie TFR” è stato adottato al fine di dare
attuazione ai principi enunciati nella sentenza n. 70 del 2015 della Corte
Costituzionale.
Questa pronuncia
ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 24, comma 25, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita,
l’equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni,
dall’art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, la cosiddetta
“Manovra salva Italia” nella parte in cui prevede che: “In considerazione
della contingente situazione finanziaria, la rivalutazione automatica dei
trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall’art. 34, comma
1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è riconosciuta, per gli anni 2012 e
2013, esclusivamente ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a
tre volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento”.
Rivalutazione
automatica delle pensioni: cosa cambia
Il D.L. 65/2015,
sulla base della sentenza della Consulta, prevede il riconoscimento della
perequazione automatica delle pensioni per gli anni 2012 e
2013:
·
nella
misura del 100% per le pensioni di importo complessivo fino a 3 volte il
trattamento minimo INPS;
·
nella
misura del 40% per i trattamenti previdenziali superiori a 3 volte il
trattamento minimo INPS e pari o inferiori a 4 volte il trattamento minimo INPS
in riferimento all’importo complessivo degli stessi
trattamenti;
·
nella
misura del 20% per i trattamenti superiori a 4 volte il minimo e pari o
inferiori a 5 volte il minimo INPS, con riferimento all’importo complessivo dei
trattamenti medesimi;
·
nella
misura del 10% per i trattamenti pensionistici superiori a 5 volte il
minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il minimo INPS, con riferimento
all’importo complessivo dei trattamenti stessi.
La rivalutazione
automatica non è riconosciuta invece per i trattamenti previdenziali
complessivamente superiori a 6 volte il trattamento minimo INPS con
riferimento all’importo complessivo dei trattamenti
stessi.
Si stabilisce
inoltre che la rivalutazione dei trattamenti pensionistici di importo
complessivo superiore a 3 volte il trattamento minimo INPS è
riconosciuta:
·
negli
anni 2014 e 2015 nella misura del 20%
·
dal
2016 nella misura del 50%.
Sulla base del
nuovo meccanismo di rivalutazione stabilito dal decreto, le somme arretrate
dovute per il blocco della rivalutazione (che prendono il nome di “bonus
Poletti”) verranno corrisposte dal 1 agosto 2015.
I rimborsi
saranno parziali e oscilleranno tra un minimo di 278 euro per gli assegni più
alti (da 5 a 6 volte il minimo) e un massimo di circa 750 euro per quelli più
basse (da 3 a 4 volte il minimo, ossia tra i 1.500 e i 2.000
euro)