- il 17 maggio 2013 è nata ADL Varese - Democrazia, Trasparenza, Autonomia e Coerenza non devono essere solo delle parole vuote - ADL Varese non vuole essere ne più grande ne più bella ne più forte, ma semplicemente coerente -

- nel 1992 nascono FLMUniti Varese e CUB Varese, contemporaneamente nascono FLMUniti Nazionale e CUB Confederazione Nazionale -

- nel 2010 tutte le strutture di categoria della CUB Varese insieme a SDL Varese e RDB Varese si fondono e danno vita a USB Varese -

- nel 2013 USB Varese delibera a congresso l'uscita da USB e la nascita di ADL Varese mantenendo unite le precedenti strutture ex SDL Varese ex RDB Varese ex CUB Varese - -

mercoledì 8 gennaio 2014

Agusta ha firmato la “staffetta” Escono in 350, arrivano i giovani

Mobilità in AgustaWestland, firmato ieri pomeriggio l’accordo nella sede Univa di Gallarate. Non sarà, però, soltanto uscita dal mondo del lavoro per 545 dipendenti su tutto il territorio nazionale, di cui 350 in provincia di Varese (190 a Cascina Costa, 95 a Vergiate, 45 a Lonate Pozzolo e 20 a Sesto Calende).

La possibiltà di tramandarsi il posto in azienda non sarà un sistema esclusivo né un requisito necessario, ma «non ci sarà nemmeno ostruzionismo», riporta il sindacalista convinto dell’importanza della fidelizzazione dei lavoratori anche attraverso un passaggio di consegne tra padre e figlio, in presenza di competenze spendibili del figlio.
Si cambia, insomma. Ma perché il processo di mobilità possa andare in porto, ci dovrà essere la non opposizione da parte dei lavoratori a “scivolare” verso la pensione con un’integrazione salariale da parte di AgustaWestland dell’80% dello stipendio netto comprensivo dell’assegno di mobilità.

Lavoro: nel 2013 boom di licenziamenti. Anche le grandi aziende soffrono

MILANO - Il 2014 sarà l’anno della svolta. Più crescita e meno tasse.
Lo ha detto il ministro dell’Economia Fabrizio Saccomanni e l’ha ribadito pure il premierEnrico Letta. Vero, falso? Ai posteri, è proprio il caso di dirlo, l’ardua sentenza.
 
Senza confermare o smentire le parole di Saccomanni e Letta, facciamo parlare i fatti. In particolare, quelli relativi alla condizione economico-occupazionale della regione Lombardia.
I numeri forniti dall’Agenzia Regionale per il Lavoro dicono che nel 2013 sono state almeno917 le aziende manifatturiere (551 fino a 15 dipendenti, 250 con più di 15 dipendenti e 116 con più di 30 dipendenti) che hanno adottato la cassa integrazione, la mobilità o i contratti di solidarietà.
Sempre i numeri evidenziano come nel 2013 siano stati 25.789 i lavoratori licenziati da imprese con oltre 15 dipendenti (un incremento di quasi il 27% rispetto ai 20.421 del 2012).

Agusta Westland: i dipendenti “anziani” scelgono la mobilità

Mobilità volontaria per poi procedere a nuove assunzioni. Ѐ questa la linea dell’Agusta Westland, società leader nel settore aeronautico, con nove stabilimenti in tutta Italia, di cui quattro in Provincia di Varese: a Cascina Costa, Vergiate, Lonate Pozzolo e Sesto Calende.
 
La controllata del Gruppo Finmeccanica, in un incontro che ha tenuto con le rappresentanze sindacali nella giornata di martedì 7 gennaio, oltre ad aver illustrato lo stato di salute della società, ha definito la messa inmobilità volontaria di quei lavoratori prossimi alla pensione, per riequilibrare gli organici.

La motivazione sta nell’esigenza, dichiarata dall’azienda, di un cambio generazionale e di mix professionale.
Nessuna forzatura, però. L’accompagnamento alla pensione per chi, da quest’anno, maturerà i requisiti, non sarà obbligatorio. C’è, infatti, la clausola della “non opposizione” da parte dei lavoratori interessati. In pratica, deve essere una scelta volontaria dell’operaio che accetta di perdere il lavoro e di avere uno stipendio ridotto del 20% fino al licenziamento.
Agusta Westland coprirà ai lavoratori in uscita la differenza in Euro tra l’assegno di mobilità staccato dall’Inps e lo stipendio netto, fino al raggiungimento dell’80% del compenso percepito.

lunedì 30 dicembre 2013

INAIL - SENTENZE E DOSSIER

Appalti 
-Fondazione Studi Consulenti del Lavoro: Il regime di solidarietà negli appalti 
(circolare) 
http://www.consulentidellavoro.it/pdf/fondazionestudi/circolare_13_2013.pdf 

Contratti 
-M. Lozito: "Tendenze della contrattazione nazionale in materia di contratto a termine, part-time e apprendistato professionalizzante" 
(dossier) 
http://csdle.lex.unict.it/Archive/WP/WP%20CSDLE%20M%20DANTONA/WP%20CSDLE%20M%20DANTONA-IT/20131028-014800_lozito_n186-2013itpdf.pdf 

Ferie 
-I periodi di riposo non goduti - per causa non imputabile al lavoratore - devono essere monetizzati - Cassazione n. 18168 del 26 luglio 2013 
(sentenza) 
http://www.aranagenzia.it/araninforma/index.php/gennaio-2013/34-sentenze/741-sentenza-corte-cass-n18168-2013 

Licenziamento 
-E. Massi: "Il tentativo obbligatorio di conciliazione sui licenziamenti per giustificato motivo oggettivo dopo la Legge n. 99/2013" 
(articolo) 
http://www.dplmodena.it/massi/Il%20tentativo%20per%20GMO%20dopo%20la%20legge%2099%20-%20Massi.pdf 

Appalti Pubblici
-Documentazione amministrativa, appalti pubblici, dichiarazione sostitutiva - Consiglio di Stato Sezione Terza, n. 4785 del 26 settembre 2013 
(sentenza) 
http://www.altalex.com/index.php?idnot=22043 


Mercato del Lavoro

-Incentivi per l'assunzione dei lavoratori iscritti nelle liste di mobilità ai sensi dell'art. 4, comma 1 del decreto legge 20 maggio 1993, n.148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 e successive modifiche ed integrazioni. Chiarimenti.
(circolare Inps)
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2FCircolari%2FCircolare%20numero%20150%20del%2025-10-2013.htm

-M. Biasi: "Il nuovo articolo 18 dopo un anno di applicazione giurisprudenziale: un bilancio provvisorio"
(dossier)
http://csdle.lex.unict.it/Archive/WP/WP%20CSDLE%20M%20DANTONA/WP%20CSDLE%20M%20DANTONA-IT/20130927-081756_biasi_181-2013itpdf.pdf

-A. Pilati: "Sull'inapplicabilità del nuovo articolo 18 st. lav. al lavoro pubblico privatizzato"
(dossier)
http://csdle.lex.unict.it/Archive/WP/WP%20CSDLE%20M%20DANTONA/WP%20CSDLE%20M%20DANTONA-IT/20131029-100543_pilati_n187-2013itpdf.pdf

-G. Bergagna, U. Buratti, F. Fazio, M. Tiraboschi: "La regolazione dei tirocini formativi in Italia dopo la legge Fornero"
(dossier)
http://www.bollettinoadapt.it/sito_old/home/23287ebook_vol_16.pdf

-M. Marocco: "La doppia anima delle politiche attive del lavoro e la Riforma Fornero"
(dossier)
http://csdle.lex.unict.it/Archive/WP/WP%20CSDLE%20M%20DANTONA/WP%20CSDLE%20M%20DANTONA-IT/20131127-085230_marocco_n192-2013bpdf.pdf

Mobbing

-R. Staiano: "Mobbing e dequalificazione: onere della prova - Cassazione n. 23949 del 22 ottobre 2013"
(articolo)
http://www.diritto.it/docs/35602-mobbing-e-dequalificazione-onere-della-prova-cass-civ-n-23949-2013

-"Mobbing, malattia, licenziamento, periodo di comporto, superamento, illegittimità- Cassazione Sezione Lavoro, n. 22538 del 2 ottobre 2013"
(sentenza)
http://www.altalex.com/index.php?idnot=22041&idstr=20

inail.it


Assegni familiari e quote di maggiorazione di pensione per l'anno 2014.

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

Circolare n. 182

Dal 1° gennaio 2014 sono stati rivalutati sia i limiti di reddito familiare ai fini della cessazione o riduzione della corresponsione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione di pensione, sia i limiti di reddito mensili per l'accertamento del carico ai fini dei diritto agli assegni stessi.

Le presenti disposizioni trovano applicazione nei confronti dei soggetti esclusi dalla normativa sull'assegno per
 il nucleo familiare, e cioè nei confronti dei coltivatori diretti, coloni,  mezzadri e dei piccoli coltivatori diretti 
(cui continua ad applicarsi la normativa sugli assegni familiari) e dei pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori
 autonomi (cui continua ad applicarsi la normativa delle quote di maggiorazione di pensione).

Nei confronti dei predetti soggetti (al pari di quelli cui si applica la normativa concernente l'assegno per il 
nucleo familiare), la cessazione del diritto alla corresponsione dei trattamenti di famiglia, per effetto delle 
vigenti disposizioni in materia di reddito familiare, non comporta la cessazione di altri diritti e benefici dipendenti
 dalla vivenza a carico e/o ad essa connessi.

Inoltre, ad ogni buon fine, si precisa che gli importi delle prestazioni sono:

  • Euro 8,18 mensili spettanti ai coltivatori diretti, coloni, mezzadri per i figli ed equiparati; 
  • Euro 10,21 mensili spettanti ai pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi e ai 
  • piccoli coltivatori diretti per il coniuge e i figli ed equiparati; 
  • Euro 1,21 mensili spettanti ai piccoli coltivatori diretti per i genitori ed equiparati;

I) TABELLE DEI LIMITI DI REDDITO FAMILIARE DA APPLICARE AI FINI DELLA CESSAZIONE O RIDUZIONE DELLA 
CORRESPONSIONE DEGLI ASSEGNI FAMILIARI E DELLE QUOTE DI MAGGIORAZIONE DI PENSIONE PER L'ANNO 2014

Ai fini della cessazione o riduzione della corresponsione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione 
delle pensioni da lavoro autonomo, i limiti di reddito familiare da considerare sono rivalutati ogni anno in 
ragione del tasso d'inflazione programmato con arrotondamento ai centesimi di euro.

Secondo le precisazioni fornite dai competenti Ministeri, la misura del tasso d'inflazione programmato per il 2013
 è stata pari al 2 % per cento.

Con riferimento a quanto precede sono state aggiornate le tabelle (allegati da1 a4 ), da applicare a decorrere 
dal 1° gennaio 2014 nei confronti dei soggetti esclusi dalla normativa relativa all'assegno per il nucleo familiare 
e sopra elencati.


Incentivo per favorire la ricollocazione lavorativa di soggetti privi di occupazione e beneficiari dell’Assicurazione sociale per l’impiego (ASpI)

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

Circolare n. 175

Disposizioni operative per l’accesso e la fruizione del beneficio previsto dall’articolo 7, c. 5, lettera b) del DL n. 76/2013 in favore dei datori di lavoro che assumono, con contratto a tempo pieno e indeterminato, lavoratori in godimento dell’indennità ASpI.

Sulla Gazzetta Ufficiale n.150 del 28-6-2013 è stato pubblicato il DL 28 giugno 2013, n. 76, recante  “Primi 
interventi urgenti per la promozione dell’occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia 
di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti”. Il decreto è stato successivamente convertito,
 con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99[1].

Il provvedimento – entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione – è finalizzato 
prevalentemente a rilanciare l’occupazione attraverso la previsione di incentivi per l’assunzione di giovani 
nonché di interventi in favore della ricollocazione lavorativa di soggetti privi di occupazione, percettori dell’indennità  
ASpI.

Con la presente circolare si illustrano gli aspetti generali di tale ultima disposizione e si forniscono, altresì, 
istruzioni per consentire alle aziende di accedere alla nuova misura incentivante introdotta dal DL n. 76/2013.


1)  Contenuto della norma.

Il nuovo incentivo viene introdotto nel nostro ordinamento attraverso una modifica che l’articolo 7, c. 5, lettera b) 
del DL 76/2013, reca alla legge n. 92/2012.

Dopo l’articolo 2, comma 10, viene, infatti, inserito il comma 10bis, che così recita: “Al datore di lavoro che, 
senza esservi tenuto, assuma a tempo pieno e indeterminato lavoratori che fruiscono dell’Assicurazione sociale per l’impiego
 (ASpI) di cui al comma 1 è concesso, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore, un contributo mensile pari 
al cinquanta per cento dell’indennità mensile residua che sarebbe stata corrisposta al lavoratore. Il diritto ai benefici 
economici di cui al presente comma è escluso con riferimento a quei lavoratori che siano stati licenziati, nei sei mesi 
precedenti, da parte di impresa dello stesso o diverso settore di attività che, al momento del licenziamento, presenta 
assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa che assume, ovvero risulta con quest'ultima in rapporto
 di collegamento o controllo. L'impresa che assume dichiara, sotto la propria responsabilità, all'atto della richiesta di 
avviamento, che non ricorrono le menzionate condizioni ostative.




verifiche reddituali nei confronti dei pensionati della gestione dipendenti pubblici

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

Messaggio n. 19933

Applicazione delle risultanze delle verifiche reddituali nei confronti dei pensionati della gestione dipendenti pubblici, titolari di prestazioni collegate al reddito. 

Si rende noto che in attuazione dell’art. 35 del decreto legge n. 207/2008, convertito in legge n. 14/2009 
e successive modificazioni ed integrazioni, l’Istituto ha proceduto alla verifica, nei confronti dei pensionati titolari 
di prestazioni collegate al reddito della Gestioni dipendenti pubblici, delle situazioni reddituali influenti 
sulla misura delle prestazioni acquisendo dall’amministrazione finanziaria i c.d. redditi influenti.

La verifica del diritto alle pensioni ai superstiti soggette ai limiti di cumulabilità di cui all’art. 1, comma 41 della 
legge n. 335/1995 e alla somma aggiuntiva corrisposte nel corso del 2012 è stata effettuata sulla base dei 
redditi complessivi, diversi da pensione, relativi alle dichiarazioni dei redditi 730/Cud/Unico 2012 (redditi 2011)
 integrati con i dati presenti presso il Casellario centrale dei pensionati relativi all’anno 2012. Limitatamente 
alle pensioni ai superstiti è stato escluso l’importo delle pensioni reversibili/indirette.

Nel caso in cui risultino corrisposti importi pensionistici superiori rispetto a quelli spettanti in applicazione dei limiti 
di cumulabilità di cui alla Tabella F,  il debito complessivo accertato, relativo al periodo 1° gennaio/31dicembre
 2012, sarà  recuperato, sulla base delle vigenti disposizioni in materia di recupero degli indebiti, a decorrere dalla 
rata di febbraio 2014.

Qualora la somma aggiuntiva erogata nel corso del 2012 risulti superiore a quella spettante sulla base 
delle dichiarazioni reddituali, a decorrere dalla rata di febbraio 2014,  l’Istituto provvede al recupero dell’importo
 eccedente quanto dovuto.

A tal fine verrà recapitata ai pensionati interessati una lettera con la quale sarà comunicato l’importo del debito 
con le relative modalità di recupero delle somme erogate e non spettanti.

La trattenuta operata sarà pari ad un quinto dell’importo complessivo della pensione, comprensiva anche 
dell’indennità integrativa speciale se corrisposta come emolumento a sé stante, al netto delle ritenute IRPEF 
e con un recupero in un massimo di 60 rate (art. 2 del D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 e art. 3 del D.P.R. 
30 giugno 1955, n. 1544).

Nei casi in cui la rateizzazione massima non sia sufficiente ad estinguere totalmente il debito accertato, 
l’importo residuo sarà recuperato, sempre nei limiti di legge, sulla pensione diretta.  Qualora dovesse residuare
 ulteriore debito la sede dovrà convocare il pensionato per concordare le modalità di rifusione di quanto non
 recuperato con le trattenute sulle pensioni.

Salvaguardia della validità ed efficacia delle certificazioni di esposizione all’amianto rilasciate dall’INAIL

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

Circolare n. 164

articolo 42–quater della legge 9 agosto 2013, n. 98, di conversione, con modificazionidel decreto legge n. 69 del 14 giugno 2013. Salvaguardia della validità ed efficacia delle certificazioni di esposizione all’amianto rilasciate dall’INAIL, ai fini del conseguimento del beneficio di cui all’art. 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257 e successive modificazioni, per lavoro svolto con esposizione all’amianto.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto 2013, Supplemento ordinario n. 63/L, è stata pubblicata la legge 9 
agosto 2013, n.98 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 21 giugno 2013, n.69, recante disposizioni 
urgenti per il rilancio dell’economia.

L’ articolo 42-quater della citata legge ha modificato l’art. 7-ter del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5 
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, inserendo, dopo il comma 14-bis, il comma 14–ter.

Il comma 14–ter così dispone: “ Ai fini della determinazione del diritto e della misura del trattamento pensionistico, nei
 casi di lavoratori che risultino, alla data del 22 giugno 2013, cessati per mobilità, oppure titolari di prestazioni straordinarie 
a carico dei fondi di solidarietà o autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione, restano validi ed efficaci 
i provvedimenti di certificazione di esposizione all’amianto rilasciati dall’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli 
Infortuni sul Lavoro ai fini del conseguimento del benefici di cui all’art. 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, 
n. 257 e successive modificazioni. I provvedimenti di revoca delle certificazioni rilasciate sono privi di effetto,
 salvo il caso di dolo dell’interessato accertato in via giudiziale con sentenza definitiva”.

La predetta disposizione è entrata in vigore dal 21 agosto 2013.

Al riguardo, giova rammentare quanto disponevaprima della suddetta modifica, il comma 14 del richiamato art.
 7-ter: “Restano validi ed efficaci i trattamenti pensionistici erogati antecedentemente alla data di entrata in vigore della 
legge di conversione del presente decreto a seguito degli accertamenti compiuti dall'Istituto nazionale per l'assicurazione 
contro gli infortuni sul lavoro, ai fini del conseguimento dei benefici di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 
marzo 1992, n. 257 e successive modificazioni, sulla base dei curricula presentati dal datore di lavoro e della 
documentazione integrativa, salvo il caso di dolo dell'interessato che sia accertato in via giudiziale con sentenza definitiva. 
All'onere derivante dal presente comma, valutato in 700.000 euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, in 600.000 euro
 per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, in 500.000 euro per l'anno 2015, in 400.000 euro per ciascuno degli anni 2016 
e 2017 e in 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede a valere sul Fondo per l'occupazione di cui all'articolo
 1, comma 7, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, 
con pari riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6, comma 4, della legge 8 marzo 2000, n. 53.”

Per effetto di tali disposizioni, le prestazioni pensionistiche liquidate con riconoscimento del beneficio pensionistico
 per esposizione all’amianto, con provvedimento emesso in data anteriore al 12 aprile 2009, restano valide ed
 efficaci. Le relative indicazioni sono state fornite con circolare n. 68 del 5 maggio 2009.

Successivamente, l’art. 6, comma 2-undecies, della legge 24 febbraio 2012, n. 14, di conversione, con 
modificazioni, del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, ha modificato il richiamato art. 7-ter: “ All’articolo
 7-ter del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, dopo
 il comma 14 è inserito il seguente: “14-bis. Gli effetti della disposizione di cui al comma 14, primo periodo, sono prorogati
con riferimento ai trattamenti pensionistici erogati fino alla data di entrata in vigore della presente disposizione, senza
 corresponsione di arretrati per le eventuali rate di pensione sospese fino alla predetta data. I benefici in questione decadono, 
con obbligo di integrale restituzione delle somme percepite, laddove gli stessi siano stati conseguiti in base ad atti costituenti
 reato, accertati con sentenza definitiva. All’onere derivante dall’applicazione del medesimo comma, valutato in 602.000 euro
 per gli anni 2012 e 2013, 322.000 euro per l’anno 2014, 42.000 euro per gli anni dal 2015 al 2020 e 42.000 euro a decorrere 
dall’anno 2021, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a)
 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2”.

Per effetto di tali disposizioni, le prestazioni pensionistiche liquidate con riconoscimento del beneficio pensionistico 
per esposizione all’amianto, con provvedimento emesso in data anteriore al 28 febbraio 2012, restano valide 
ed efficaci. Le relative indicazioni sono state fornite con circolare n. 61 del 7 maggio 2012.

Sentenza della Corte costituzionale n. 203 del 3 luglio 2013

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

Circolare n. 159

Estensione del diritto al congedo di cui all’ art. 42, comma 5,  decreto legislativo n. 151 del 26 marzo 2001 a parente o affine entro il terzo grado convivente con la persona in situazione di disabilità grave.

La Corte costituzionale con la sentenza n. 203 del 3 luglio 2013 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 42, 
comma 5, del d.lgs. n. 151 del 26 marzo 2001 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela 
e sostegno della maternità e della paternità) nella parte in cui, in assenza di altri soggetti idonei a prendersi cura 
della persona disabile in situazione di gravità, non include nel novero dei soggetti legittimati a fruire del congedo 
straordinario il parente o l’affine entro il terzo grado convivente della persona in situazione di disabilità grave, in 
violazione degli artt. 2,3,4,29,32,35 e 118, 4° comma, della Costituzione.

Con le pronunce additive contenute nelle precedenti sentenze n. 233 dell’8 giugno 2005, n. 158 del 18 aprile 2007 
e n. 19 del 26 gennaio 2009, la Corte aveva già progressivamente esteso il novero dei soggetti legittimati a 
fruire del congedo straordinario di cui al citato art. 42, comma 5, del d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151, sottolineando 
che la ratio del beneficio in esame consiste essenzialmente nel favorire l’assistenza del disabile grave in 
ambito familiare e nell’assicurargli continuità nelle cure.

Il rispetto dei predetti principi costituzionalmente espressi ed una prospettiva di sussidiarietà hanno indotto 
la Consulta a valorizzare la famiglia anche come strumento di attuazione di interessi generali, quali il benessere 
della persona e l’assistenza sociale in un’ottica di solidarietà interpersonale.

La Corte costituzionale afferma, nella pronuncia in argomento, che il testo attualmente in vigore dell’art. 42 
sopracitato, come modificato dal decreto legislativo n. 119 del 18 luglio 2011 ha, da un lato, ampliato la platea
dei soggetti a cui è riconosciuto il diritto alla fruizione del beneficio, e, dall’altro, ha individuato, tra i soggetti 
medesimi, un rigido ordine gerarchico.

Alla luce dell’evoluzione legislativa sopra esposta ed in linea con l’orientamento giurisprudenziale già 
consolidato, la Corte ha individuato nella limitazione della sfera soggettiva attualmente vigente un 
fattore di pregiudizio dell’assistenza del disabile grave nei casi in cui i soggetti legittimati dalla norma a 
prestare assistenza si trovino impossibilitati a svolgere tale funzione.

La Consulta ha considerato, inoltre, che il legislatore ha già riconosciuto il ruolo dei parenti e degli affini 
entro il terzo grado nell’assistenza ai disabili in condizione di gravità, attribuendo loro il diritto ai tre giorni 
mensili di permessi retribuiti ai sensi dell’art. 33, comma 3, della legge n. 104 del 5 febbraio 1992 
nell’ipotesi di mancanza, decesso o patologie invalidanti degli altri soggetti.

La Corte, quindi, evidenzia che tale discrasia normativa costituisce ulteriore argomento a sostegno 
della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 42, comma 5, del citato d.l.gs. 26 marzo 2001, n. 151 
nella parte in cui non include nel novero dei soggetti legittimati a fruire del congedo ivi previsto, e alle condizioni
 ivi stabilite, il parente o l’affine entro il terzo grado convivente, in caso di mancanza, decesso o 
in presenza di patologie invalidanti degli altri soggetti idonei a prendersi cura della persona in situazione 
di disabilità grave.


giovedì 26 dicembre 2013

Una famiglia su cinque per Natale non ha fatto regali

Sono i calcoli effettuati dall' Osservatorio Nazionale Federconsumatori che ha stilato il bilancio delle spese effettuate dagli italiani per i regali natalizi, reinterrogando il proprio campione e rielaborando tutti i dati. La spesa media delle famiglie e' stata pari a 131 euro e complessivamente si e' attestata su 3,350 miliardi. L'andamento e' stato differenziato settore per settore. L'osservatorio Federconsumatori stima che la contrazione e' stata dal 12,7% per abbigliamento e calzature, del 31% per mobili, arredamento ed elettrodomestici (nonostante gli incentivi), del 7,3% per la profumeria, del 6,1% per l'elettronica di consumo. Gli italiani hanno rinunciato anche ai viaggi - -16,2% e' la contrazione sul settore turismo - e segnano un calo anche settori che tradizionalmente hanno una maggiore tenuta, come quello dei giocattoli (-1,5%) e dell'alimentazione (-1,5%). Tiene solo la vendita di libri e cd (+1,2%)''soprattutto grazie alle forti promozioni ed ai prezzi comunque contenuti''. ''Continuano a impressionare - sostengono i consumatori -invece, i dati relativi al settore alimentare e dei giocattoli, vale a dire i comparti generalmente più "gettonati" durante le festività natalizie che registrano rispettivamente un calo del -0,9% e del -2%, mentre meno meraviglia desta il dato dei Tecnologici anche per i prezzi elevati dei singoli prodotti''. Federconsumatori e Adusbef indicano ''tra gli elementi che hanno pesato maggiormente sulla crisi dei consumi di Natale, oltre al livello infimo raggiunto dal potere di acquisto delle famiglie, vi è: - l'aumento di disoccupazione: dal 10,7 del 2012 al 12,4% attuale, cassa integrazione per 1 MLD di ore; - la difficoltà di molte piccole imprese che non hanno pagato,rinviandole ad altra data,le tredicesime mensilità. 
ansa.it

Un call center completamente "in nero", 9 lavoratori tutti senza regolare inquadramento lavorativo

L'hanno scoperto a Samarate , nel corso di appositi controlli, i carabinieri della locale stazione, insieme al Nucleo Ispettorato del Lavoro dei Carabinieri (N.I.L.) di Varese. Tutti i lavoratori presenti (complessivamente 9 persone) erano  sprovvisti di qualsiasi rapporto contrattuale e, perciò, impiegati in nero. Pesanti le conseguenze per il titolare del servizio: è scattato il provvedimento di  sospensione dell’attività imprenditoriale oltre ad una sanzione amministrativa  di oltre 40mila euro.
varesenews.it